Cassazione Penale, Sentenza n. 11951/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte territoriale per vizi di motivazione e violazione di legge. Mauro Frongia deduceva: 1) travisamento della prova e carenza di motivazione su più capi (assenza di prova che la comunicazione fosse partita dalla sua utenza; nessun collegamento probatorio tra le fotografie dei quadri e l'imputato; motivazione insufficiente su altro capo), 2) erronea ricostruzione della cornice edittale con riferimento alla legge n. 36/2019. Federico Anedda deduceva vizi della motivazione con riguardo al presunto doppio giudizio ex art. 649 c.p.p. per due reati collegati alla stessa arma (contestazione di porto in luogo pubblico e detenzione illegale della stessa pistola), sostenendo che la detenzione contestata fosse assorbita nel reato più grave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mauro Frongia nella sua totalità, rigettando le doglianze per mancata specificità e per il fatto che la rilettura critica dei fatti non è consentita in sede di legittimità; ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alla cornice edittale. Per Anedda la Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione illegale dell'arma di cui al capo 9), perché assorbita nel corrispondente reato di cui al capo 6), e ha eliminato l'aumento di pena in continuazione corrispondente (mesi quattro di reclusione ed euro 150 di multa). Nel resto il ricorso di Anedda è stato dichiarato inammissibile. Per Frongia è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria indicata in dispositivo (euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non è configurabile un doppio giudizio sul medesimo fatto: se due contestazioni si riferiscono all'utilizzo della stessa arma e l'elemento materiale è unico, la detenzione illegale può essere assorbita nella fattispecie più grave; l'apprezzamento probatorio deve accertare l'identità dell'arma per applicare l'assorbimento.
Legge n. 36/2019
La questione concernente l'applicazione della nuova cornice edittale richiede verifica temporale dei fatti. La Corte ha ritenuto che, per i capi in esame, la pena applicata rientrasse nei limiti previgenti all'entrata in vigore della legge, e pertanto la doglianza di errata ricostruzione della cornice edittale è infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disciplina nei confronti di Frongia, ritenendo il ricorso infondato e gravato da colpa.
Massime di principio
- Quando più fattispecie derivano dall'uso della stessa arma, va attentamente valutata l'identità materiale dell'arma: se è unica, la detenzione illegale può essere assorbita nel reato più grave e non può essere duplicata con conseguente aumento continuativo della pena.
- Il porto in luogo pubblico di una stessa arma in due occasioni distinte può integrare due fatti autonomi anche se l'arma è la stessa; la distinzione tra detenzione e porto richiede valutazione fattuale sui momenti e sulle modalità dell'impiego.
- In Cassazione non è ammessa una mera rilettura dei fatti o una critica generica della motivazione; i motivi devono essere specifici e attinenti a profili di diritto o a vizi formali della motivazione, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
- Le doglianze sull'applicazione di nuove norme penali (es. diversa cornice edittale) richiedono il confronto temporale tra la data dei fatti e l'entrata in vigore della norma: se la pena inflitta rientra nei limiti della previgenza normativa, la censura è infondata.
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque opportuno valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima della loro proponibilità.
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