Ordinanza n. 603/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento 1) M_D E21525 REG2022 -OMISSIS-, notificato in data 20 dicembre 2021; 2) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria"; 3) Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021“ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; 4) Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”; nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, agli stessi provvedimenti presupposti, preordinati o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per omessa vaccinazione obbligatoria, unitamente a direttive generali del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento applicativo della sospensione adottato a causa della mancata vaccinazione prevista dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021, nonché tre direttive del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa relative agli adempimenti e alle modalità operative per la verifica dell'obbligo vaccinale. Ha dedotto: carenza di sottoscrizione dell'atto applicativo; incompetenza dell'autorità emanante, assumendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'art. 1041 del d.P.R. n. 90/2010 e che il comandante non fosse munito di delega; violazione di legge ed eccesso di potere per disapplicazione degli artt. 206 e 206-bis del d.lgs. n. 66/2010, che consentirebbero al militare di rappresentare documentati motivi ostativi alla vaccinazione e di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera competente; violazione dell'art. 4-ter, lett. b), del d.l. n. 44/2021, per avere le direttive previsto l'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale militare e non anche del personale civile; illegittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 in relazione agli artt. 2, 9 e 32 Cost., nonché agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost. Il TAR Toscana ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale, poiché erano state impugnate anche direttive di autorità centrali aventi efficacia ultraregionale.
La decisione
Il TAR Toscana non ha esaminato i motivi di merito. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio - Roma, rilevando che le direttive dello Stato Maggiore della Difesa e della Direzione generale per il personale militare sono atti di autorità centrali con efficacia non limitata territorialmente e che la loro impugnazione era effettiva, essendo state formulate specifiche censure e richiesta espressamente la caducazione degli atti. In base alla giurisprudenza richiamata, la competenza del TAR Lazio per gli atti generali delle autorità centrali attrae anche gli atti applicativi adottati da organi periferici; ciò vale anche nelle controversie di pubblico impiego, quando l'atto individuale è impugnato congiuntamente all'atto generale presupposto, prevalendo sull'ordinario criterio della sede di servizio l'esigenza di mantenere l'unità del giudizio. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio - Roma entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
Disciplina gli effetti della declaratoria di incompetenza territoriale e consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato mediante riassunzione nel termine perentorio previsto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione decisiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile incompetenza territoriale rilevata d'ufficio.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
Costituisce la base normativa dell'obbligo vaccinale e del provvedimento di sospensione, ma non è stata esaminata nel merito a causa della declaratoria di incompetenza.
art. 1041 d.P.R. n. 90/2010
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di incompetenza dell'autorità che ha adottato il provvedimento, questione non esaminata dal TAR Toscana.
artt. 206 e 206-bis d.lgs. n. 66/2010
Invocati dalla ricorrente con riferimento alla possibilità di rappresentare motivi documentati ostativi alla vaccinazione e di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera; la relativa censura è rimessa al giudice competente.
Massime di principio
- Quando sono impugnati congiuntamente un atto individuale adottato da un organo periferico e un atto generale emanato da un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, la competenza territoriale del TAR Lazio - Roma per l'atto centrale attrae anche quella relativa all'atto applicativo periferico.
- L'attrazione della competenza al TAR Lazio opera per il solo fatto che il ricorrente abbia effettivamente impugnato un atto di un'autorità centrale avente efficacia ultraregionale; non rileva che la censura sia subordinata, eventuale o meramente tuzioristica, purché l'impugnazione non sia solo apparente e siano dedotte specifiche censure con richiesta di annullamento.
- Nelle controversie relative a rapporti di pubblico impiego, l'impugnazione dell'atto individuale insieme all'atto generale presupposto dell'amministrazione statale esclude l'applicazione del criterio della sede di servizio e impone la trattazione unitaria davanti al TAR territorialmente competente per l'atto generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 202/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 203/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 204/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →