Sentenza del 25/11/2022 n. 34874 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello di Panorama 2000 Srl, confermando l'accertamento; il ricorso in Cassazione è stato poi dichiarato estinto perché la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (rinunciando al ricorso), con conseguente estinzione del giudizio e compensazione integrale delle spese tra le parti
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento comunale per ICI relativa al possesso di aree edificabili: la ricorrente censurava, in particolare, l'illegittimità della delega di funzioni di accertamento (mancata indicazione di specifiche ragioni e di predeterminazione temporale), l'insufficiente motivazione dell'avviso in ordine ai criteri di determinazione del valore delle aree (destinazione d'uso, oneri per opere di trasformazione, prezzi medi di mercato, metodo di rilevazione) e la carenza di prova da parte del Comune sui presupposti giustificativi dell'accertamento
Norme richiamate
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis
Riguarda la disciplina della delega delle funzioni dirigenziali: nel caso il giudice di merito ha ritenuto ammissibile la delega in presenza di un provvedimento dirigenziale formale che nominava il funzionario responsabile per un periodo determinato
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107
Richiama i doveri del dirigente per l'esercizio delle funzioni dirigenziali negli enti locali; la Corte di merito ha ritenuto compatibile la delega esercitata nei limiti di quanto risultante dal provvedimento di nomina
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Stabilisce i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili (destinazione d'uso, oneri per opere di trasformazione, prezzi medi di mercato, metodi di rilevazione); la censura della ricorrente verteva proprio sulla mancata esposizione dei criteri e del metodo di calcolo nell'avviso di accertamento
L. n. 212 del 2000, art. 7
Riguarda i diritti del contribuente (statuto del contribuente) e profili di trasparenza e motivazione degli atti tributari; nella contestazione la ricorrente invocava anche tale principio in relazione alla motivazione dell'atto impositivo
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Norma richiamata nel complesso delle disposizioni tributarie e interpretazioni connesse alla valutazione dei tributi locali; citata a supporto delle doglianze sul metodo di determinazione del valore
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 comma 2, 19, 24 comma 2
Norme procedurali del processo tributario invocate dalla ricorrente in tema di onere della prova e di istruzione del giudizio; la decisione di merito ha ritenuto comunque non provata l'illegittimità delle modalità di accertamento
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Prevede l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; applicata dalla Corte di Cassazione in conseguenza dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata
D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. L. n. 136 del 2018
Disciplina la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; la dichiarazione di adesione comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, con effetto estintivo del giudizio se l'adesione viene depositata
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Regola il contributo unificato nelle impugnazioni civili e tributarie; la Corte ha ritenuto che l'ulteriore versamento non sussiste nei casi di estinzione per definizione agevolata, per la natura eccezionale della misura
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Norme processuali eccezionali richiamate per la celebrazione e trattazione del ricorso (procedimenti da remoto o in camera di consiglio) nel periodo emergenziale; applicate ai fini del rito
D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 1, conv. L. n. 15 del 2022
Ulteriore richiamo alla disciplina procedurale straordinaria adottata durante il periodo considerato, rilevante per la tenuta dell'udienza e modalità di deposito delle conclusioni
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con la conseguente rinuncia ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta spesso la compensazione delle spese tra le parti e impedisce la condanna del contribuente alle spese contraddicendo la ratio della definizione agevolata.
- La validità di una delega di funzioni dirigenziali negli enti locali è valutata anche in base alla forma (provvedimento di nomina) e alla predeterminazione temporale risultante dal provvedimento; l'assenza di motivazione dettagliata può essere censurata ma richiede accertamento di fatto.
- Un avviso di accertamento tributario deve contenere elementi idonei a identificare la pretesa (aree tassate, criteri di applicazione, valore attribuito) e indicare i criteri e i metodi usati per la determinazione del valore delle aree edificabili ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992; la mancanza di tali indicazioni costituisce motivo di impugnazione fondato sulla carenza motivazionale.
- In tema processuale tributario, la presentazione di documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia al giudizio è sufficiente per dichiarare l'estinzione del ricorso in Cassazione.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto per alcuni esiti processuali non è applicabile automaticamente nei casi di estinzione dovuta ad adesione alla definizione agevolata, dato il carattere eccezionale e sanzionatorio della misura prevista per il contributo
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