Cassazione Penale, Sentenza n. 39425/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), deducendo: 1) mancata considerazione della mancanza di "legittimo possesso" e della mancanza della finalità di profitto; 2) difetto della condizione di procedibilità per assenza di querela; 3) effetto della riforma (d.lgs.150/2022, la cosiddetta Riforma Cartabia) che imporrebbe la ratifica/ricostituzione della querela entro tre mesi; 4) errata individuazione del momento consumativo (sostenendo consumazione nel 2006 e dunque estinzione per prescrizione); 5) contestazione dell'applicazione della recidiva e del suo effetto sulla prescrizione; 6) richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p. per lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene aspecifici o non devoluti vari motivi, sottolineando la correttezza e la logica della motivazione dei giudici di merito sulla presenza di interversione del possesso, sulle prove (scrittura privata e testimonianze) e sulla sussistenza della querela già depositata. Confermate così, di fatto, le decisioni dei giudici di merito (condanna per appropriazione indebita con aumento per recidiva, liquidazione danno non patrimoniale e misure provvisorie; revoca della sospensione condizionale di pene pregresse). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 646 c.p.
Norma incriminatrice dell'appropriazione indebita: la Corte conferma che, sulla base di scrittura privata e testimonianze, si è determinata l'interversione del possesso e la responsabilità dell'imputato.
art. 61, comma 1, n. 11 c.p.
Aggravante contestata e ritenuta dai giudici di merito; la Corte di Cassazione dichiara inammissibile la censura relativa alla sua sussistenza per mancata devoluzione nel gravame d'appello.
art. 157 c.p.
Norma richiamata in relazione alla prescrizione; la Corte aderisce alla ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la consumazione è avvenuta in epoca successiva al 2006 e dunque la prescrizione non era maturata.
art. 158 c.p.
Richiamata insieme all'art.157 in ordine a questioni di prescrizione e decorrenze; la Corte non accoglie la censura sulla estinzione del reato.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b) ed e) e comma 3
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte rileva l'asinpecificità e la mancata deduzione preventiva di molte questioni (comma 3 impedisce deduzioni nuove in Cassazione), dichiarando inammissibili i motivi generici o non devoluti.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per chiedere assoluzione per insufficienza di prove; la Corte ritiene invece che la motivazione dei giudici di merito abbia adeguatamente valutato le prove e non sussistano i presupposti per l'assoluzione.
d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)
La Corte osserva che, essendo la querela già stata presentata prima della riforma, non era necessaria una nuova ratifica o riproposizione a seguito dell'entrata in vigore del decreto; dunque non sussiste difetto di condizione di procedibilità.
art. 131-bis c.p.
Previsione di tenuità del fatto: la Corte ricorda che la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non era stata previamente richiesta/contestata in giudizio di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese e sanzioni per ricorso inammissibile: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie dei giudici di merito (ricostruzione dei fatti, esame di scritture e testimonianze, accertamento dell'interversione del possesso) sono altamente deferite dalla Cassazione: questioni di fatto difficilmente possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
- Questioni non specificamente dedotte e devolute al giudice d'appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione (art.606 c.p.p., comma 3); ciò vale anche per richieste di diminuzione o estinzione della pena e per eccezioni procedurali non precedentemente contestate.
- Se la querela è stata validamente presentata prima dell'entrata in vigore di una riforma che modifica condizioni di procedibilità, non è necessario riproporla/ratificarla ex novo; la mancanza di tale ratifica non può costituire motivo valido di inammissibilità se dagli atti risulta la querela precedente.
- La determinazione del momento consumativo di un reato istantaneo è cruciale per la prescrizione; tuttavia, quando l'attività dell'imputato e i contatti con la persona offesa configurano un protrarsi o un comportamento successivo che integra l'interversione del possesso, il momento consumativo può essere fissato in epoca successiva, estendendo i termini di prescrizione.
- L'applicazione di circostanze aggravanti (es. recidiva) e la loro incidenza sul calcolo della pena e della prescrizione devono essere censurate nei gradi di merito; non può essere prospettata per la prima volta in Cassazione la deduzione che l'aggravante non abbia inciso nel calcolo quando ciò non è stato oggetto dell'appello.
- La causa di esclusione o di diminuzione della pena prevista dall'art.131-bis c.p. deve essere sollevata e discussa nei precedenti gradi di giudizio; la Cassazione non è competente a valutarla se proposta per la prima volta in sede di legittimità.
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