Cassazione Civile, Sentenza n. 31453/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accertato l'inefficacia della successione aziendale in favore di Comdata s.r.l. (cessione rami d'azienda back office di Vodafone dell'8.11.2007) ritenendo insussistente l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto ai sensi dell'art. 2112 c.c. Vodafone e Comdata sostennero che il ramo fosse autonomo (personale dotato di "know how", prosecuzione dell'attività, contratti di appalto, uso di procedure), mentre i giudici di merito avevano riscontrato collegamenti continuativi con la cedente e il mancato trasferimento di elementi rilevanti (sedi, programmi informatici indispensabili, ecc.), elementi che avrebbero impedito di qualificare la cessione come trasferimento di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Vodafone e il ricorso incidentale di Comdata, confermando la decisione della Corte d'appello: non è stata provata l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, perciò la successione nei rapporti di lavoro è stata dichiarata inefficace e le domande dei lavoratori sono state accolte in sede di merito. La Corte ha inoltre respinto le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo la giurisprudenza comunitaria sufficientemente consolidata per decidere. Sulle spese: nulla tra Vodafone e Comdata; Vodafone condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità verso le controricorrenti (importo indicato in euro 200,00) e le spese tra Vodafone e i lavoratori regolate secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
La norma è stata interpretata secondo l'orientamento consolidato: per operare la successione ai rapporti di lavoro è necessario che il ramo ceduto abbia autonomia funzionale e preesistenza; si tratta di verifica fattuale di merito che richiede valutazione globale degli elementi concreti
art. 32, d.lgs. n. 276/2003
La novella è richiamata per il quadro normativo che ha influenzato l'interpretazione dell'art. 2112; conferma la necessità di valutare l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua preesistenza
Direttiva 2001/23/CE (art. 1, lett. b; art. 3; art. 6)
art. 1, lett. b: "unità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica"
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia: la nozione comunitaria di entità economica organizzata richiede che la preesistenza e l'autonomia funzionale sussistano e che la valutazione sia globale; i singoli indici sono aspetti parziali e devono essere considerati congiuntamente
art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)
La Corte ha valutato e rigettato le richieste di rinvio alla Corte di Giustizia perché la giurisprudenza comunitaria su queste questioni è già consolidata e la questione sollevata non richiedeva pronuncia pregiudiziale
art. 360 c.p.c. (motivo di cassazione)
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c.: la verifica dei fatti è rimessa al giudice del merito; la censura di falsa applicazione di legge deve partire da fatti incontestati o configurare un errore di sussunzione o un omesso esame di fatto decisivo
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per il regolamento del procedimento in Cassazione durante la trattazione in udienza pubblica (decisone in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta)
giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia europea
La decisione si fonda su precedenti consolidati che interpretano l'autonomia funzionale e la preesistenza come requisiti essenziali e sulla necessità di un giudizio complessivo e fattuale; i precedenti vincolano la stabilità interpretativa
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è determinante la sussistenza dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto: tali requisiti devono emergere da una valutazione fattuale complessiva e non da singoli elementi isolati
- La prova della cessione di un ramo d'azienda "autonomo" non può fondarsi solo su un'organizzazione di personale: il giudice valuta congiuntamente elementi quali trasferimento di mezzi, sistemi informatici, sedi, clientela, grado di continuità e l'indipendenza gestionale
- Il mantenimento nella titolarità della cedente di risorse essenziali (software, data base, contratti, sedi) e rapporti funzionali continuativi con la cedente sono indici che ostano al riconoscimento dell'autonomia del ramo
- Le parti non possono creare unilateralmente l'autonomia del ramo mediante la qualificazione contrattuale: l'identificazione del ramo ha contenuto accertativo, non costitutivo
- Il sindacato di legittimità della Cassazione è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione complessiva dei fatti se la motivazione di merito è congrua; le censure devono evidenziare errore di diritto, vizio di sussunzione o omesso esame di fatto decisivo
- Il ricorso al rinvio alla Corte di Giustizia è necessario solo se la questione comunitaria non è già risolta da giurisprudenza consolidata o se la questione è effettivamente rilevante per la decisione nazionale
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