Sentenza n. 1879/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, divenuto definitivamente esecutivo a seguito della sentenza che lo ha confermato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 264/2017 del Tribunale Civile di Caltagirone, Sezione lavoro, notificato in forma provvisoriamente esecutiva il 5 settembre 2017 e divenuto definitivamente esecutivo dopo la sentenza n. 652/2025, munita di attestazione di passaggio in giudicato e notificata il 29 luglio 2025. Ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del titolo da parte dell'istituzione pubblica debitrice e ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. A seguito del rilievo del Collegio sulla mancata prova della notificazione del titolo in formato idoneo, la ricorrente ha depositato ulteriore documentazione. L'amministrazione intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza. Ha ritenuto ritualmente instaurata la procedura, in ragione della notificazione del titolo esecutivo e del passaggio in giudicato della sentenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e accertato che il titolo risultava ancora ineseguito. Ha quindi dichiarato la permanenza dell'obbligo dell'ente di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già versate, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Grammichele, o un suo delegato dotato della necessaria professionalità, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 90 giorni su istanza della ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, considerando le specifiche difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza è stato ritenuto frutto della libera scelta del creditore. Ha condannato l'amministrazione al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato, per spese e onorari di giudizio, nonché dei compensi del commissario da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di eseguire integralmente il titolo e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'esecuzione del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza; il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza non consente il rimborso delle eventuali spese di precetto.
art. 14 decreto-legge n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto per la procedibilità dell'azione esecutiva.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il termine di 100 giorni dalla conclusione dell'incarico del commissario ad acta per la presentazione della nota specifica delle spese è qualificato come termine decadenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ritualmente proponibile quando il titolo esecutivo notificato è divenuto definitivo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Accertata la perdurante inesecuzione di un titolo giudiziario definitivo, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie all'integrale esecuzione, fissando un termine congruo per adempiere.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte vittoriosa.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando le concrete difficoltà dell'adempimento, connesse a vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica, rendano non appropriata tale misura coercitiva.
- Le spese di precetto sostenute dal creditore non sono ripetibili nel giudizio di ottemperanza quando il loro sostenimento deriva dalla scelta di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'azione di ottemperanza.
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