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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, terzi interessati, impugnano l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di rinvio dopo pronuncia della Corte di cassazione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'appello avverso il rigetto delle loro istanze di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto in favore del loro padre Antonio Saraco. La questione centrale è l'esistenza di una preclusione processuale (collegata al principio del ne bis in idem cautelare) a seguito della successiva emissione di una misura cautelare reale da parte della Corte d'appello, nonché la rilevanza dell'eventuale pendenza/impugnazione cautelare proposta dal Pubblico Ministero

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale che ha rilevato la sussistenza di una preclusione processuale derivante dall'emissione, in sede di giudizio di cognizione, della misura cautelare reale. Ha inoltre ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo il PM scelto di coltivare la tutela cautelare in sede di cognizione (con la conseguente rinuncia implicita all'iniziativa cautelare incidentale). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali ma non alla multa per assenza di colpa

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'obbligo del giudice di pronunciarsi sugli atti cautelari e alla disciplina delle impugnazioni cautelari; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione quando il giudice rileva la preclusione processuale derivante dall'evoluzione del giudizio di cognizione

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Rilevante in tema di provvedimenti cautelari reali e delle relative impugnazioni; la Corte ha valutato l'adeguatezza della motivazione e l'operatività della preclusione processuale ex art. 322-bis nel caso di domanda cautelare rinnovata in altra sede

  • Sez. U., Donelli, n. 18339/2004 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, se il Pubblico Ministero rinnova una domanda cautelare personale in sede di cognizione durante la pendenza dell'appello cautelare e sulla base di elementi nuovi, sussiste una preclusione alla decisione sull'appello incidentale; usato come fondamento dottrinale per la distinzione fra iniziative cautelari concorrenti

  • Sez. U., Testini, n. 7931/2010 (giurisprudenza)

    Chiarisce che il PM può scegliere se portare elementi nuovi in sede di impugnazione cautelare oppure con una autonoma nuova istanza cautelare, ma una volta scelta una strada è preclusa l'altra

  • Sez. 3, Rannasso, n. 39902/2014 (giurisprudenza)

    Affermata la preclusione processuale anche tra procedimenti e la proibizione per il PM di chiedere nuovo sequestro in cognizione basandosi sugli stessi elementi mentre è pendente impugnazione cautelare; principio richiamato per negare la possibilità di doppia iniziativa cautelare contemporanea

  • Sez. U., Muscari, n. 48126/2017 (giurisprudenza)

    Principio che tutela la posizione dei terzi interessati in tema di misure cautelari reali: il giudice cautelare può riesaminare il sequestro fino a che la pronuncia di merito non sia divenuta irrevocabile; citata per ricordare che i terzi conservano comunque vie di tutela nel giudizio di cognizione

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero, durante la pendenza di un impugnazione cautelare, ottiene o coltiva la stessa tutela cautelare in sede di cognizione senza allegare elementi nuovi, si determina una preclusione processuale che impedisce al giudice dell'impugnazione cautelare di pronunciarsi sulla stessa domanda
  • Il PM può scegliere di introdurre elementi nuovi o rinnovare la domanda in un'altra sede, ma una volta effettuata la scelta (impugnazione cautelare o domanda in cognizione) non può contestualmente coltivare l'altra iniziativa per gli stessi fatti e medesimi elementi probatori
  • La pronuncia di un giudice di cognizione che dispone una misura cautelare reale può rendere inammissibile o priva di interesse un appello cautelare incidentale, con conseguente decorso della preclusione processuale
  • I terzi interessati (proprietari formali dei beni) mantengono comunque la possibilità di far valere le proprie pretese davanti al giudice di cognizione fintanto che la pronuncia di merito non sia divenuta irrevocabile; pertanto, in situazioni simili, è consigliabile valutare tempestivamente l'utilizzo della sede di cognizione oppure l'apporto di elementi probatori nuovi per evitare la preclusione
  • Per preservare le chance processuali, chi agisce in sede cautelare dovrebbe specificare e documentare eventuali elementi nuovi rispetto a quanto già prospettato in altre sedi, affinché non possa operare la preclusione derivante dal ne bis in idem cautelare

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