Cassazione Penale, Sentenza n. 6848/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 27 e 296, comma 2, c.p.p. e manifesta contraddittorietà della motivazione: sostiene che l'avviso di deposito dell'ordinanza cautelare (art. 296, comma 2 c.p.p.) doveva essere comunque notificato al difensore anche quando la misura era stata emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p. (nuova ordinanza dopo trasferimento di competenza), e che l'assenza di tale notifica gli avrebbe precluso la possibilità di proporre istanza di riesame. In subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. richiamati rispetto agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di deposito previsto dall'art. 296, comma 2 c.p.p. non comporti sanzione processuale: tale avviso rileva esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame. Per l'imputato latitante il termine di cui all'art. 309, comma 2 c.p.p. decorre dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p. mediante consegna di copia dell'atto al difensore, o dall'esecuzione della misura, se sopravvenuta. Nel caso di specie la misura era rimasta ineseguita, quindi il mancato invio dell'avviso non ha arrecato pregiudizio alla libertà personale né alle prerogative difensive del ricorrente. Di conseguenza è stata dichiarata manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 296, comma 2, c.p.p.
L'avviso di deposito ha rilevanza esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame; la sua inosservanza non comporta alcuna sanzione processuale di invalidazione del provvedimento
art. 309, comma 2, c.p.p.
Per l'imputato latitante il termine per il riesame decorre dalla notificazione eseguita secondo l'art. 165 c.p.p. (consegna di copia al difensore) o dal momento dell'esecuzione della misura, se sopravvenuta
art. 165 c.p.p.
Indica le modalità di notificazione (consegna di copia al difensore) che fanno decorrere il termine per il riesame, rilevanti nel caso dell'imputato latitante
art. 27 c.p.p.
Regola l'adozione di nuova ordinanza cautelare dal G.I.P. competente dopo trasferimento di competenza; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale norma non determini una deroga al regime della decorrenza dei termini per il riesame quando la misura rimane ineseguita
art. 3 Cost.
Richiamato nella censura costituzionale; la Corte ha ritenuto che la disciplina codicistica non configuri violazione del principio di uguaglianza
art. 24 Cost.
Richiamato nella censura costituzionale in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto assente pregiudizio alle prerogative difensive dell'imputato latitante
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura costituzionale in tema di giusto processo; la Corte ha ritenuto che la struttura normativa non violi tale principio
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito ex art. 296, comma 2 c.p.p. non invalida automaticamente la misura cautelare: l'avviso serve principalmente a far decorrere il termine per il riesame
- Per l'imputato latitante il termine per proporre il riesame decorre dalla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 165 c.p.p. (consegna al difensore) o dall'esecuzione della misura; se la misura è rimasta ineseguita non si configura immediato pregiudizio alla libertà personale
- Le censure costituzionali basate sull'assenza di notifica dell'avviso di deposito sono difficilmente proponibili quando il ricorrente non dimostri un concreto pregiudizio alle garanzie difensive o alla libertà personale
- In casi simili il difensore dovrebbe comunque vigilare e chiedere formalmente l'esecuzione/notificatione degli atti o proporre tempestivamente istanza di riesame quando la notifica venga effettivamente eseguita; la tempestività della difesa è cruciale per attivare i rimedi previsti
- Se si lamenta un danno concreto derivante da ritardo o omessa notificazione (ad es. esercizio impossibile di un rimedio perché il termine è decorso), occorre provare il pregiudizio per poter ottenere rimedi straordinari
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