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Sentenza

Sentenza n. 3535/2026 - Milano, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese in ordine all’istanza inviata a mezzo PEC in data 5 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202601194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Soprintendenza sull’istanza diretta all’esercizio dei poteri di vigilanza paesaggistica e all’adozione di provvedimenti di rimessione in pristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di immobili situati in prossimità del lungolago nel Comune di Angera, lamentava pregiudizi derivanti dall’attività di un ristorante-pizzeria gestito dalla controinteressata, ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.m. 28 maggio 1969 e dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004. Con istanza del 28 maggio 2025 chiedeva alla Soprintendenza di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall’art. 155 del d.lgs. 42/2004, accertando lo stato dei luoghi, verificando il contrasto dell’immobile con i vincoli paesaggistici e l’asserita violazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 7 del 2013, nonché ordinando la rimessione in pristino. Deduceva l’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza. Dal ricorso emergeva tuttavia che il Comune di Angera era già stato sollecitato a esercitare i propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia e paesaggistica e che la Regione Lombardia, destinataria di un esposto del 27 marzo 2024, aveva invitato il Comune a svolgere le verifiche del caso. Il Comune, con nota del 16 settembre 2025, aveva confermato la legittimità dei provvedimenti rilasciati alla controinteressata e riferito che la struttura era stata verificata nel 2021 e nel 2024, con archiviazione dei relativi procedimenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni preliminari della controinteressata. Ha interpretato l’art. 155 del d.lgs. 42/2004 nel senso che le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici sono esercitate dal Ministero e dalle Regioni, mentre l’attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali presuppone l’inottemperanza o la persistente inerzia delle amministrazioni competenti individuate dalla Regione. Nel caso concreto, Comune e Regione avevano già esercitato i rispettivi poteri mediante verifiche, esposti, inviti e provvedimenti espressi, rimasti non contestati in sede giurisdizionale e divenuti inoppugnabili. Pertanto non sussisteva l’inerzia qualificata richiesta dall’art. 155, comma 2, per imporre alla Soprintendenza di attivarsi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei rapporti con la controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge; sono state compensate nei rapporti con il Ministero, che non aveva svolto difese sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 155 d.lgs. 42/2004

    “le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio”

    L’attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali richiede l’inottemperanza o la persistente inerzia delle amministrazioni competenti; tale presupposto non ricorre quando Comune e Regione abbiano già svolto verifiche e adottato provvedimenti espressi sulla vicenda.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata.

Massime di principio

  • I poteri sostitutivi ministeriali in materia di vigilanza sui beni paesaggistici possono essere attivati soltanto in presenza di inottemperanza o persistente inerzia delle amministrazioni regionali o locali competenti; non sussiste tale presupposto quando queste abbiano già svolto verifiche e adottato provvedimenti espressi sulla vicenda.
  • La mera mancata condivisione dell’esito di verifiche amministrative già concluse non equivale a silenzio-inadempimento dell’amministrazione né consente di pretendere l’attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali, se gli atti adottati dagli enti competenti non sono stati tempestivamente impugnati e sono divenuti inoppugnabili.
  • L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione amministrativa di una vicenda già esaminata dalle amministrazioni competenti mediante provvedimenti espressi non contestati in sede giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiGiurisdizione e riparto
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

Testo integrale

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