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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1710/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate (rito abbreviato). Il ricorrente contestava: 1) la attendibilità della persona offesa e la sussistenza degli elementi della rapina (in particolare l'assenza di "profitto ingiusto" anche morale); 2) la configurabilità del concorso nella sottrazione dell'arma (sostenendo di essere intervenuto in via estemporanea e di non avere accordi criminosi con gli altri); 3) la mancata applicazione della legittima difesa; 4) l'erronea applicazione dell'aggravante della presenza di più persone riunite; 5) la mancata riqualificazione dei fatti in reati meno gravi (violenza privata/lesioni o tentata rapina) perché l'arma sarebbe stata riconsegnata; 6) omissioni nella concessione delle attenuanti generiche e nella valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero in sostanza le censure già proposte in appello senza svolgere una critica puntuale delle argomentazioni che avevano portato al rigetto in sede di merito; dunque la valutazione dei fatti e della prova, condivisa sia dal G.i.p. che dalla Corte d'Appello (doppia conforme), non è sindacabile in cassazione. La Corte ha confermato la ricostruzione che vedeva il PALUMBO parte di un'azione sinergica culminata nella sottrazione definitiva della pistola al rappresentante delle forze dell'ordine (con lesioni al FIORETTO compatibili con la dinamica descritta), rilevando altresì la piena configurabilità del profitto non patrimoniale (affermazione di potere), del concorso e dell'aggravante della più persone riunite. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e sulla recidiva (anche se mitigata nella forma semplice dal giudice d'appello). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 62 n. 6

    Riconoscimento dell'attenuante per la riparazione del danno prima della sentenza (applicata in primo grado per il versamento di Euro 1.500), ma ritenuta non idonea a giustificare un più favorevole bilanciamento delle attenuanti generiche.

  • Legge 7 agosto 1991, n. 203, art. 7

    Richiamata in relazione a pregresse condanne del ricorrente (condanna per estorsione aggravata) per giustificare la valutazione negativa sulla pericolosità sociale e sulla esclusione o limitazione delle attenuanti generiche.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (principio di ammissibilità dei motivi di cassazione)

    Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 e altri precedenti citati

    Principio secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure di merito o che chiedono una diversa valutazione della prova senza dimostrare un vizio della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Ciò impedisce alla Cassazione di riesaminare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito quando sia supportata da motivazione congrua.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione della prova o per proporre una lettura alternativa dei fatti: i motivi che si limitano a riassumere le censure di merito sono inammissibili.
  • La qualificazione del "profitto" nella rapina può essere non patrimoniale (per es. affermazione di potere o prestigio): anche un vantaggio morale può configurare il requisito del profitto ingiusto se collegato all'impossessamento con violenza della cosa altrui.
  • La configurazione del concorso e dell'aggravante della più persone riunite dipende dalla ricostruzione fattuale della sinergia tra più soggetti; se la prova (dichiarazioni della persona offesa, verbale d'arresto, referti) supporta tale ricostruzione, la valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • La legittima difesa può essere esclusa quando la dinamica e le prove attestano che l'imputato ha partecipato attivamente a un'aggressione o a una sottrazione di arma; è necessario contestare e sovvertire puntualmente la motivazione dei giudici di merito per ottenere riesame in Cassazione.
  • La scelta del rito abbreviato e la rinuncia all'escussione diretta di testimoni possono limitare la possibilità di contestare in sede successiva l'attendibilità della persona offesa, perché la motivazione può fondarsi sul verbale d'arresto e sugli atti acquisiti.
  • Il risarcimento spontaneo o successivo del danno può integrare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ma non sempre è sufficiente a ottenere una valutazione favorevole delle attenuanti generiche se persistono elementi che evidenziano una elevata pericolosità sociale o gravità della condotta.

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