Cassazione Penale, Sentenza n. 29743/2026 del 05/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, pur avendolo assolto dal reato di cui all'art. 491 c.p., aveva confermato la condanna per ricettazione e aveva rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), e 598 c.p.p., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, aveva mantenuto invariato il trattamento sanzionatorio pur essendo venuto meno uno dei due reati contestati. In sostanza, sosteneva che la pena fosse stata calcolata come se la condanna riguardasse ancora entrambi i fatti, mentre avrebbe dovuto essere rideterminata partendo dalla pena base del solo reato residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che il Tribunale aveva determinato la pena finale per entrambi i reati, assumendo come pena base anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato più grave di ricettazione, aumentata per la continuazione con il reato di falso, e poi ridotta per il rito. La Corte d'appello, pur assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 491 c.p., aveva erroneamente mantenuto la stessa pena finale, ma aveva operato il calcolo su una pena base diversa (anni due e euro 1.500,00 di multa), incorrendo in violazione di legge. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena, rideterminandola direttamente in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 667,00 di multa.
Norme richiamate
art. 491 c.p.
Norma evocata come reato contestato nel capo residuo poi escluso in appello; la sua esclusione impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per il solo reato restante.
art. 648 c.p.
Richiamato come reato più grave assunto a pena base nel giudizio di merito; resta il titolo di condanna confermato dalla Corte d'appello.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione sulla determinazione della pena.
art. 598 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente insieme all'art. 546 c.p.p. per denunciare vizi motivazionali sul trattamento sanzionatorio.
art. 620, lett. l), c.p.p.
È la base del potere della Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena quando l'annullamento riguardi solo il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando in appello viene escluso uno dei reati posti a base del trattamento sanzionatorio, la pena deve essere nuovamente determinata sulla sola residua imputazione e non può essere mantenuta invariata per mero richiamo alla precedente quantificazione.
- Se la Corte di cassazione rileva un errore di calcolo o di base aritmetica nel trattamento sanzionatorio, e la questione riguarda soltanto la pena, può annullare limitatamente a tale profilo e rideterminare direttamente la sanzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La motivazione sulla pena è viziata quando la sentenza di riforma adotta una pena base incoerente con il numero e la natura dei reati effettivamente ritenuti in sentenza.
- In presenza di conferma di un solo reato e assoluzione dagli altri, la continuazione e la conseguente riduzione per il rito devono essere ricalcolate sul diverso quadro di responsabilità risultante dalla decisione di appello.
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