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Sentenza

Sentenza del 02/07/2019 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Novara

Mancato accordo - Cessazione della sospensione del termine di impugnazione - Non sussiste - Abuso del diritto - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli effetti del verbale con cui era stato constatato il mancato raggiungimento dell'accordo nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. Occorreva stabilire se tale verbale facesse cessare la sospensione del termine per proporre ricorso prevista dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, oppure se potesse essere equiparato a un'impugnazione dell'atto di accertamento o a una rinuncia definitiva alla procedura. Si discuteva inoltre se la scelta del contribuente di proseguire o meno il procedimento di adesione potesse configurare abuso del diritto.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. Il verbale di mancato accordo costituisce soltanto la presa d'atto dell'assenza di un'intesa tra le parti e non equivale né all'impugnazione dell'accertamento né a una rinuncia definitiva all'istanza di adesione. Pertanto, esso non fa cessare la sospensione del termine per ricorrere prevista dalla legge. È stato inoltre escluso che la scelta del contribuente di coltivare o abbandonare il procedimento di accertamento con adesione integri abuso del diritto, non potendo né il giudice né l'Amministrazione sindacare tali scelte discrezionali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2

    sospensione dei termini per ricorrere in caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione del termine per impugnare l'atto. La constatazione del mancato accordo non interrompe né fa cessare tale sospensione, poiché rappresenta soltanto la registrazione dell'insuccesso della trattativa.

  • Principio dell'abuso del diritto

    Non costituisce abuso del diritto la scelta del contribuente di proseguire, non proseguire o comunque coltivare l'accertamento con adesione. L'Amministrazione e il giudice non possono sostituirsi al contribuente nelle valutazioni di convenienza relative alla procedura.

Massime di principio

  • Il verbale che dà atto del mancato accordo nell'accertamento con adesione ha natura ricognitiva e non equivale, di per sé, a un atto di rinuncia o a un'impugnazione.
  • La sospensione del termine per proporre ricorso collegata alla presentazione dell'istanza di adesione non viene meno automaticamente per il solo fatto che le trattative si siano concluse senza accordo.
  • La scelta del contribuente di interrompere o non coltivare una procedura amministrativa, se esercitata nei modi previsti dalla legge, non può essere qualificata come abuso del diritto soltanto perché non appare conveniente o coerente all'Amministrazione.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra una dichiarazione espressa e inequivoca di rinuncia e una semplice presa d'atto del mancato accordo: solo la prima può eventualmente produrre effetti incompatibili con la prosecuzione o con gli effetti della procedura.

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