Sentenza del 02/07/2019 n. 126 - Comm. Trib. Prov. Novara
Modalità di applicazione dell'imposta - Superficie della figura geometrica piana massima - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. È stato confermato che, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, occorre fare riferimento alla superficie della minima figura geometrica piana circoscritta al mezzo pubblicitario nel suo complesso, indipendentemente dal numero dei messaggi pubblicitari presenti. Pertanto, non è stata riconosciuta la dedotta illegittimità del criterio di applicazione dell'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il criterio applicato per determinare l'imposta sulla pubblicità, ritenendo che essa dovesse essere calcolata considerando i singoli messaggi o una superficie diversa da quella complessiva del mezzo pubblicitario. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 7 del D.Lgs. 507/1993, secondo cui l'imposta è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, senza rilevanza del numero di messaggi contenuti.
Norme richiamate
Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
La base imponibile è costituita dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, individuata mediante la minima figura piana geometrica che lo circoscrive. Il calcolo non deve essere suddiviso in base al numero dei messaggi pubblicitari presenti.
Massime di principio
- Per l'imposta sulla pubblicità, il parametro principale è la superficie del mezzo pubblicitario e non il numero dei messaggi o delle comunicazioni inserite al suo interno.
- Quando un unico supporto contiene più messaggi, la superficie imponibile va normalmente determinata considerando il supporto nel suo complesso, mediante la minima figura geometrica piana circoscritta.
- La suddivisione grafica o contenutistica del mezzo pubblicitario non consente, di regola, di ridurre la superficie imponibile se il supporto costituisce un unico mezzo pubblicitario.
- Per contestare il calcolo dell'imposta occorre dimostrare che l'ente abbia individuato erroneamente la figura geometrica circoscritta o abbia applicato una superficie non corrispondente alle caratteristiche effettive del mezzo.
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