Sentenza del 02/07/2019 n. 656 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Irpef - criteri di tassazione delle cd. "stock options" lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13 comma l lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è il trasferimento della titolarita' - Sussiste - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è l'offerta - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione Irpef del valore di 400 azioni assegnate al contribuente nell'ambito di un piano azionario quadriennale, scaduto il 22 aprile 2015. L'Agenzia contestava il rimborso delle ritenute, mentre il contribuente sosteneva che il reddito dovesse essere determinato considerando soltanto la parte del valore delle azioni riferibile all'attività lavorativa svolta in Italia. La Commissione ha chiarito che, per le stock options, il presupposto impositivo si realizza al momento dell'assegnazione effettiva dei titoli e del trasferimento della loro titolarità al dipendente, non al momento della semplice offerta dell'opzione. Poiché il piano maturava in relazione a un quadriennio durante il quale il contribuente aveva lavorato prevalentemente fuori dall'Italia, il valore imponibile doveva essere calcolato proporzionalmente al periodo di lavoro prestato in Italia.
La decisione
La C.T.R. dell'Abruzzo ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della C.T.P. di Pescara, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. È stato riconosciuto che non doveva essere assoggettata a imposizione italiana la quota di valore delle azioni riferibile all'attività lavorativa svolta all'estero. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 4.000 euro, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 48, comma 2, lett. g-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disposizione riguarda l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell'offerta e quello al momento dell'esercizio dell'opzione, al ricorrere delle condizioni previste.
La norma disciplina fiscalmente le stock options e individua come momento rilevante l'assegnazione dei titoli con trasferimento della titolarità, non la mera offerta dell'opzione.
Art. 13, comma 1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
La disciplina si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Le nuove regole sulle stock options si applicano alle assegnazioni dei titoli effettuate dopo il 1 gennaio 2000, indipendentemente dalla data in cui l'opzione era stata offerta.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 314
Ha introdotto tra le esclusioni dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti in determinati casi.
La disciplina ha costituito il precedente normativo per il successivo intervento specifico sulle stock options.
Artt. 2349 e 2441, ultimo comma, cod. civ.
Sono richiamati in relazione ai piani di assegnazione o sottoscrizione di azioni destinati ai dipendenti.
Cass. civ., sez. V, sentenze n. 11214/2011 e n. 12425/2011; ordinanza n. 19393/2018
Il momento temporale rilevante va identificato in quello in cui la società datrice di lavoro assegna i titoli azionari al dipendente, trasferendone la titolarità.
La giurisprudenza considera realizzato il presupposto impositivo con l'effettiva assegnazione delle azioni. Il beneficio è ordinariamente imponibile come reddito di lavoro dipendente, salvo l'esenzione prevista dalla disciplina speciale e purché il maggior valore derivi esclusivamente dall'andamento del titolo, non da un ulteriore vantaggio retributivo.
Massime di principio
- Nel regime applicabile alle stock options, la tassazione va collegata all'assegnazione effettiva delle azioni e al trasferimento della titolarità, non alla data in cui il dipendente riceve l'offerta o il diritto di opzione.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 505/1999 opera per le assegnazioni effettuate dal 1 gennaio 2000, anche se l'opzione era stata offerta in precedenza.
- Il valore delle stock options può essere escluso dal reddito solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma; eventuali vantaggi aggiuntivi concessi dal datore di lavoro possono invece costituire reddito imponibile.
- Quando il piano azionario remunera un'attività lavorativa svolta in più Stati, la quota imponibile in Italia deve essere determinata considerando proporzionalmente il periodo e l'attività lavorativa riferibili all'Italia durante la maturazione delle azioni.
- Ai fini della ripartizione internazionale non è sufficiente guardare alla residenza o al luogo dell'assegnazione: occorre collegare il beneficio al periodo di maturazione e al luogo in cui è stata prestata l'attività lavorativa che lo ha generato.
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