Sentenza del 02/07/2019 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento" affidata ad un'agenzia privata di recapito - inidonea se effettuata nei confronti del contribuente o della società privata - idonea se effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o Ente locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello principale dell'Agenzia è stato rigettato e le notifiche sono state considerate inesistenti e inidonee a perfezionare il procedimento notificatorio. È stato accolto l'appello incidentale del contribuente sulla regolazione delle spese: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata condannata a pagare 4.000 euro per il primo grado e 5.000 euro per il grado d'appello, oltre agli oneri di legge se dovuti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità delle notificazioni effettuate tramite una società privata di recapito. La Commissione ha ritenuto che, quando la legge prescrive una raccomandata con avviso di ricevimento nell'ambito di notificazioni giudiziarie, amministrative o tributarie, debba essere utilizzato il servizio postale universale fornito da Poste Italiane, salvo il caso in cui il plico sia stato affidato alla società privata direttamente da Poste Italiane. Nel caso concreto, le notifiche erano state eseguite direttamente tramite la società privata "N." e non risultavano inoltre rispettate le formalità dell'art. 140 c.p.c., tra cui il deposito dell'atto presso il Comune, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Le formalità previste per la notificazione, inclusi deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, devono essere integralmente rispettate. L'uso di una società privata non sostituisce tali adempimenti.
Art. 149 c.p.c.
Notificazione a mezzo del servizio postale
Il riferimento alla notificazione a mezzo posta presuppone l'utilizzo del servizio postale universale, salvo che il plico sia stato affidato a un'agenzia privata direttamente da Poste Italiane.
Legge n. 890 del 1982
Notificazioni di atti a mezzo posta
Le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta devono essere eseguite attraverso il servizio postale abilitato, i cui addetti rivestono la qualità di pubblici ufficiali.
Art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Notificazione degli atti del processo tributario a mezzo del servizio postale
La raccomandata prevista per le notificazioni tributarie deve provenire dal servizio postale universale quando il destinatario è un contribuente o una società privata.
Art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 261 del 1999
Riserva al fornitore del servizio universale degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie
Gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie restano riservati al fornitore del servizio postale universale, per esigenze di ordine pubblico e certezza probatoria.
Art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992
La disciplina delle notificazioni nel processo tributario segue le forme previste dalla legge e non consente, nei confronti dei privati, la sostituzione del servizio postale universale con una società privata non incaricata da Poste Italiane.
Massime di principio
- Quando una norma richiede una raccomandata con avviso di ricevimento per una notificazione giudiziaria, amministrativa o tributaria, occorre normalmente utilizzare il servizio postale universale, non una società privata scelta direttamente dal notificante.
- La consegna tramite agenzia privata può essere valida se l'agenzia opera come incaricata di Poste Italiane, all'interno del rapporto organizzativo e sotto la responsabilità del fornitore del servizio universale.
- Nei confronti di contribuenti e società private, una raccomandata inviata direttamente da un'agenzia privata non produce, di regola, il perfezionamento della notificazione e può essere considerata inesistente.
- Per le notifiche a Ministeri ed enti locali, la consegna diretta all'ufficio competente può essere equiparata alla notificazione tramite posta privata, purché sia provata la ricezione da parte dell'ente; in tal caso la notifica si perfeziona al momento della ricezione e non della spedizione.
- L'addetto di una società privata di recapito non è, di regola, un pubblico ufficiale: le sue attestazioni non godono della speciale efficacia probatoria riconosciuta agli atti degli agenti postali abilitati.
- In caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., l'assenza anche di una delle formalità essenziali può impedire il perfezionamento della notifica, indipendentemente dall'avvenuta spedizione del plico.
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