Sentenza del 02/07/2019 n. 121 - Comm. Trib. Prov. Novara
Applicabilità della TARSU per l'anno 2012 - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta non legittima l'applicazione della TARSU per l'anno 2012, poiché, dopo la sua soppressione normativa, non risultava una valida disposizione di legge primaria che ne consentisse la riscossione. I regolamenti comunali non potevano costituire da soli il fondamento giuridico del tributo; di conseguenza, gli atti di riscossione relativi alla TARSU 2012 sono stati considerati illegittimi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della richiesta di pagamento della TARSU per l'anno 2012, sostenendo che il tributo era stato soppresso dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 a decorrere dal 31 dicembre 2009. In assenza di una successiva norma primaria che ne prorogasse o ripristinasse l'applicazione, la pretesa tributaria avrebbe avuto come unico fondamento i regolamenti comunali, ossia atti amministrativi privi di idoneità a istituire autonomamente un tributo, in contrasto con il principio di riserva di legge previsto dall'art. 23 della Costituzione.
Norme richiamate
Art. 49 del D.Lgs. 22/1997
Ha stabilito la soppressione della TARSU a far data dal 31 dicembre 2009.
La norma è stata interpretata nel senso che, dal 31 dicembre 2009, la TARSU non poteva più essere riscossa in assenza di una successiva disposizione di legge primaria che ne prorogasse o ripristinasse l'applicazione.
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Il principio di riserva di legge impedisce che un tributo possa trovare il proprio unico fondamento in un regolamento comunale o in altro atto amministrativo. Il regolamento può disciplinare aspetti applicativi solo se esiste una base legislativa valida.
Massime di principio
- Un tributo soppresso da una norma primaria non può essere continuato o reintrodotto esclusivamente mediante regolamento comunale o altro atto amministrativo.
- Per verificare la legittimità di una pretesa tributaria occorre individuare una specifica norma di legge vigente nell'anno d'imposta che istituisca, proroghi o autorizzi il tributo.
- La riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione richiede che gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria abbiano una base legislativa; gli atti amministrativi possono disciplinare soltanto profili attuativi.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'atto di riscossione dimostrando sia l'avvenuta soppressione del tributo sia l'assenza di una successiva norma primaria idonea a mantenerlo in vigore.
- La valutazione deve comunque considerare eventuali norme transitorie, proroghe legislative o regimi sostitutivi applicabili allo specifico anno, poiché la sola denominazione utilizzata dall'ente non è sufficiente a rendere legittima la pretesa.
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