Cassazione Civile, Sentenza n. 9456/2020 del 22/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società concedente in affitto a una società conduttrice un reparto di un ramo d’azienda ottenne dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per Euro 123.949,65, oltre interessi e spese, nei confronti della conduttrice, di un’altra società e della banca, in forza di una polizza fideiussoria asseritamente prestata dalla banca a garanzia dei canoni. La banca propose opposizione, deducendo che le società conduttrici avevano ottenuto, con sentenza non impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e chiedendo di avvalersi di tale giudicato ai sensi dell’art. 1306 c.c.; contestò inoltre di aver mai rilasciato una fideiussione in favore della creditrice. Il Tribunale rigettò l’opposizione e confermò il decreto. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5995/2014, depositata il 1° ottobre 2014, respinse il gravame. La banca ricorse per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. e delle norme processuali indicate in ricorso, perché il giudicato formatosi nei confronti delle debitrici principali avrebbe dovuto estendersi alla banca, coobbligata in solido; 2) violazione degli artt. 39, 40 e 447-bis c.p.c., perché la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Latina, anche per la causa di garanzia, e per litispendenza, continenza o connessione con il giudizio promosso dalle conduttrici; 3) violazione degli artt. 1326, 1937 e 2697 c.c., perché la garanzia non si sarebbe perfezionata: la proposta non era stata inviata dalla banca alla creditrice, che avrebbe ricevuto solo una fotocopia tramite una società affittuaria; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato perfezionamento dell’iter di conclusione della garanzia.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo nei confronti delle conduttrici era una pronuncia in rito sull’incompetenza territoriale, priva di giudicato sostanziale sull’esistenza del credito e con efficacia limitata al giudizio in cui era stata pronunciata. Ha rigettato il secondo motivo nella parte relativa all’applicazione del foro della locazione al rapporto di garanzia: la fideiussione è autonoma rispetto al rapporto di affitto e la controversia tra creditrice e fideiussore non riguarda direttamente il rapporto locativo, sicché non si applica la relativa disciplina processuale. Ha dichiarato inammissibile il motivo quanto a litispendenza, continenza e connessione, perché non censurava la ragione della decisione d’appello: il Tribunale di Latina si era già spogliato della causa dichiarando la litispendenza in favore del Tribunale di Roma. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d’Appello aveva esaminato la non contestazione della copia e della sottoscrizione, ma non la censura effettivamente proposta: la banca sosteneva che la proposta di garanzia non fosse mai stata inviata alla creditrice dalla proponente e che la copia fosse giunta tramite un soggetto non incaricato, così contestando il perfezionamento dell’accordo anche secondo l’art. 1333 c.c. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia considerando l’effettivo contenuto della censura.
Norme richiamate
art. 1306 c.c.
Il giudicato intervenuto tra le coobbligate conduttrici dell’immobile e la comune creditrice costituisce giudicato solo formale, non sostanziale, dato che è frutto di una sentenza in rito, non già di merito.
La pronuncia in rito che revoca un decreto ingiuntivo per incompetenza non accerta nel merito l’esistenza del credito e non produce giudicato sostanziale invocabile, nei confronti del creditore, dal coobbligato rimasto estraneo a quel giudizio.
art. 2909 c.c.
In quanto sentenza processuale, fa stato solo nel giudizio in cui è stata pronunciata, giammai in altri giudizi.
La decisione processuale sull’incompetenza ha efficacia circoscritta al giudizio in cui è stata emessa e non vincola altri giudizi sull’esistenza del rapporto sostanziale.
art. 447-bis c.p.c.
A questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione, così non può applicarsi la relativa disciplina processuale (in termini, Cass. n. 3532/09).
Il foro processuale previsto per la locazione non si estende alla controversia distinta fra locatore e terzo fideiussore, poiché questa ha ad oggetto il rapporto di garanzia e non il rapporto locativo.
art. 1333 c.c.
Onde l’accordo non si era affatto perfezionato, neppure con le modalità di cui all’art. 1333 c.c..
Nel caso esaminato, la questione decisiva da valutare in rinvio è se la proposta fideiussoria sia pervenuta alla destinataria con modalità idonee a perfezionare l’accordo secondo l’art. 1333 c.c.; la mera ricezione di una copia tramite un soggetto non incaricato dalla proponente non poteva essere ignorata.
art. 112 c.p.c.
La Corte d’appello, infatti, mostra di non aver colto il senso della censura articolata dall’appellante, perchè indugia sulla non contestazione della copia e della sottoscrizione, senza darsi carico delle considerazioni effettivamente svolte dall’appellante, che invece valorizzavano la circostanza che la proposta fideiussoria non era stata inviata dalla proponente alla destinataria della proposta, ossia alla società locatrice, la quale ne avrebbe – secondo l’appellante ricevuto una copia tramite un altro soggetto (la società affittuaria) non incaricata all’uopo dalla proponente.
La pronuncia deve confrontarsi con il contenuto effettivo delle censure devolute: l’esame della conformità della copia e della sottoscrizione non sostituisce la decisione sulla distinta questione, ritualmente dedotta, del mancato invio della proposta alla destinataria.
art. 132 c.p.c.
La Corte d’appello, infatti, mostra di non aver colto il senso della censura articolata dall’appellante, perchè indugia sulla non contestazione della copia e della sottoscrizione, senza darsi carico delle considerazioni effettivamente svolte dall’appellante, che invece valorizzavano la circostanza che la proposta fideiussoria non era stata inviata dalla proponente alla destinataria della proposta, ossia alla società locatrice, la quale ne avrebbe – secondo l’appellante ricevuto una copia tramite un altro soggetto (la società affittuaria) non incaricata all’uopo dalla proponente.
La motivazione è viziata quando non prende in esame la concreta questione devoluta, ossia il dedotto mancato invio della proposta contrattuale alla destinataria, e si limita a trattare profili diversi, quali la conformità della copia e la contestazione della sottoscrizione.
Massime di principio
- La revoca di un decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale è una pronuncia in rito: non decide sull’esistenza del diritto di credito e produce effetti processuali limitati al giudizio in cui è stata resa, senza formare giudicato sostanziale opponibile in un distinto giudizio dal coobbligato.
- La controversia fra creditore e terzo garante, pur collegata alla locazione o all’affitto garantito, riguarda un rapporto autonomo di garanzia; non le si applicano, per ciò solo, le regole sostanziali e processuali proprie della locazione, compreso il relativo foro speciale.
- Nel giudizio di impugnazione il giudice deve esaminare la censura nel suo effettivo contenuto. La valutazione della conformità di una copia e della contestazione della sottoscrizione non risponde alla distinta deduzione secondo cui la proposta contrattuale non sarebbe stata inviata dal proponente alla destinataria e sarebbe pervenuta tramite un soggetto non incaricato.
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