Sentenza n. 13822/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento - della DETERMINAZIONE n° DPF/121 della Regione ABRUZZO: “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi - ”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ha stabilito di “approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Abruzzo, in ragione della normativa e dei Decreti ministeriali in premessa espressamente indicati (all.A); di individuare di seguito le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla contestuale pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT, sul sito web regionale e sul Portale Sanità, ai fini di notifica, che ivi si dispone : ACCREDITO SU C/C IT75HO538703601000000188386 TESORERIA REGIONALE SANITA’ CAUSALE : DM 6.10.2022 PAY BACK DISPOSITIVI MEDICI – NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE – ANNO DI RIFERIMENTO” (doc. 5 e 6); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: ASL 01 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018” ; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI: Deliberazione del Direttore Generale n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici” ; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; ASL03: PESCARA Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; ASL04: TERAMO Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l’Accordo ai sensi dell’articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell’intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR) (doc. 4)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 6 luglio 2022 sul payback dei dispositivi medici e determinazione regionale dell’Abruzzo che ha quantificato gli importi di ripiano per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e conseguenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha proposto ricorso e motivi aggiunti per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché della determinazione della Regione Abruzzo che ha approvato l’elenco delle aziende onerate e i relativi importi di ripiano. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sulle linee guida e gli atti delle aziende sanitarie relativi alla ricognizione e certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha depositato copia dell’ordine di bonifico relativo al pagamento previsto dalla nuova disciplina e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la dichiarazione della ricorrente come manifestazione obiettiva di sopravvenuta carenza di interesse, poiché dagli atti risultava il versamento dell’importo ridotto previsto dall’art. 7 del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. Pur rilevando che non erano stati depositati i provvedimenti regionali attestanti e ricognitivi degli avvenuti pagamenti, il Collegio ha ritenuto sufficiente la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione nel merito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse. In ragione dell’andamento del contenzioso e della novità e complessità della questione, le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione determina l’estinzione dell’obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Individua gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi di ripiano oggetto dei ricorsi divenuti improcedibili.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dall’art. 7 del d.l. 95/2025 quale fonte degli obblighi delle aziende fornitrici relativi al payback dei dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta consente alle imprese onerate di estinguere l’obbligazione oggetto del giudizio mediante il versamento di una quota ridotta e l’impresa effettua tale versamento, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito sui ricorsi proposti contro gli atti di quantificazione dell’obbligazione.
- La dichiarazione della parte volta alla cessazione della materia del contendere può essere riqualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse quando la condotta processuale e il pagamento effettuato evidenziano obiettivamente il venir meno dell’utilità di una pronuncia sul merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, anche quando non siano stati prodotti tutti gli atti amministrativi ricognitivi previsti dalla disciplina sopravvenuta, purché dagli atti di causa risulti il pagamento idoneo a estinguere l’obbligazione controversa.
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