Sentenza del 08/06/2018 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
SANZIONI - A carico degli intermediari - Invio tardivo di molteplici dichiarazioni fiscali - Invio con diversi file - Concorso di violazioni - Cumulo Giuridico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che l'invio tardivo di più dichiarazioni, anche quando effettuato tramite file diversi e non con un unico invio, integra più violazioni formali della stessa disposizione. Pertanto, trova applicazione il cumulo giuridico previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, e non il cumulo materiale delle sanzioni. La decisione è quindi favorevole all'intermediario quanto al criterio di calcolo della sanzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il criterio di determinazione delle sanzioni per l'invio tardivo di diverse dichiarazioni fiscali effettuato mediante file distinti. Occorreva stabilire se ogni tardivo invio costituisse una violazione da sanzionare autonomamente, secondo il cumulo materiale, oppure se le violazioni dovessero essere considerate come una pluralità di violazioni della medesima disposizione, commesse con più azioni, con conseguente applicazione del cumulo giuridico.
Norme richiamate
Art. 12, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Concorso di violazioni e continuazione
Quando il contribuente, con una sola azione od omissione, viola più disposizioni oppure commette più violazioni della medesima disposizione, si applica il cumulo giuridico, con irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata secondo i criteri di legge. Nel caso esaminato, il principio è stato ritenuto applicabile anche a più invii tardivi effettuati con file distinti.
Massime di principio
- Per determinare il trattamento sanzionatorio non è decisivo che le dichiarazioni siano state trasmesse con un unico file: anche invii distinti possono rientrare nel cumulo giuridico se riguardano violazioni della medesima disposizione.
- In presenza di molteplici violazioni formali omogenee commesse nell'ambito della stessa attività, occorre verificare prima l'applicabilità del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, anziché sommare automaticamente le sanzioni secondo il cumulo materiale.
- La pluralità di azioni non esclude di per sé il cumulo giuridico quando le violazioni sono omogenee e riconducibili alla medesima norma sanzionatoria.
- La decisione riguarda il criterio di quantificazione della sanzione e non esclude che ciascun invio tardivo costituisca materialmente una distinta violazione.
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