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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14347/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado per valutare la congruità dell'offerta risarcitoria ex art.162-ter c.p. (distinguendo tale istituto dalla remissione della querela). La difesa ha sostenuto che l'offerta dell'imputata, inferiore di circa €1.000 rispetto alla provvisionale disposta, sarebbe stata comunque congrua e che, se sollecitata, avrebbe potuto essere "aggiustata" chiudendo il processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato, generico e meramente fattuale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse i poteri di piena cognizione per valutare la congruità dell'offerta ex art.162-ter e che lo avesse fatto, riscontrando l'insufficiente congruità dell'offerta rispetto al valore della refurtiva e alla provvisionale già determinata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.). Non è stata invece disposta la condanna alla rifusione delle spese della parte civile perché la ricorrente non ha autonomamente argomentato sui motivi di impugnazione, limitandosi ad associarsi alle conclusioni del Procuratore generale.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Norma sostanziale da cui deriva la responsabilità per il furto contestato; la condanna è stata confermata in sede di appello e richiamata dalla Cassazione.

  • art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen. (circostanza aggravante)

    Aggravante applicata al reato omesso di grado, richiamata nella motivazione della condanna.

  • art. 162-ter cod. pen.

    Riguarda l'istituto dell'offerta di riparazione/risarcimento: la Suprema Corte conferma che l'appello può valutare la congruità dell'offerta anche se la parte civile si è opposta e che l'istituto può operare solo se l'offerta è ritenuta congrua rispetto al danno. Nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto l'offerta incongrua.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Il ricorrente ha invocato (mal)l'art. 606 c.1 lett. c) per censurare la decisione di merito; la Corte segnala che il motivo era generico e versava in fatto senza affrontare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 604 cod. proc. pen. (casi di nullità e rimessione)

    La Corte osserva che l'ipotesi prospettata dall'imputata non rientra tra i casi previsti dall'art.604 che imporrebbero la nullità della sentenza e la rimessione al giudice di primo grado; l'appello aveva poteri di piena cognizione e poteva decidere direttamente sulla congruità.

  • art. 539, comma 2 cod. proc. pen. (provvisionale)

    Richiamato per sottolineare che la provvisionale già fissata nel processo rappresenta una valutazione del danno e che l'offerta dell'imputata era inferiore alla provvisionale, elemento che ha contribuito a ritenere l'offerta incongrua.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)

    Fondamento della condanna per spese e dell'obbligo di versare €3.000 alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente, per avere proposto un ricorso manifestamente infondato e con profili di colpa.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n.137 conv. dalla L. 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale davanti alla Corte di cassazione; usata per spiegare la partecipazione del P.G. con richiesta di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte d'appello, esercitando i poteri di piena cognizione, può valutare direttamente la congruità di un'offerta risarcitoria ex art.162-ter senza dover automaticamente rimettere la causa al giudice di primo grado.
  • L'istituto previsto dall'art.162-ter può operare anche in presenza dell'opposizione della parte civile, ma solo se l'offerta è valutata congrua rispetto al danno accertato; la congruità va valutata in relazione al valore della refurtiva e agli elementi di prova (anche rispetto alla provvisionale già fissata).
  • In cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano ad una ripetizione degli argomenti di merito o ad apprezzamenti di fatto assertivi: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna a pagare le spese e somme alla Cassa delle ammende ex art.616 c.p.p. quando siano ravvisabili profili di colpa nella scelta di impugnare.
  • Se la parte civile ottiene una provvisionale superiore all'offerta del reo, ciò costituisce elemento forte per ritenere l'offerta non congrua e per escludere l'applicazione immediata dell'istituto riparatorio.

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