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Sentenza

Sentenza n. 1305/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino Sez. Lavoro n. 3228/2024, depositata il 05.12.2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente euro 1.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge e gli oneri aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo deve essere verificato secondo il titolo giudiziale, la legge e gli artt. 1283 e seguenti c.c., quanto a misura e decorrenza degli interessi. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il dirigente generale del Ministero quale commissario ad acta, con incarico di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi centoventi giorni, senza compenso aggiuntivo. Non è stata riconosciuta un'ulteriore penalità di mora, poiché il giudicato già prevedeva interessi fino all'effettivo saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità dell'inottemperanza ministeriale in materia di carta docente e di altri istituti lavoristici.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri civilistici applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile contenente una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto per le amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al titolo entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • L'importo indicato dal creditore in sede di ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere calcolati in conformità al titolo giudiziale, agli eventuali pagamenti già effettuati e alle norme applicabili, comprese quelle sulla misura e decorrenza degli interessi.
  • Il commissario ad acta, quando l'attività sostitutiva rientra nei compiti istituzionali del dirigente designato, può essere nominato senza riconoscimento di uno specifico compenso.
  • Non è necessaria un'ulteriore penalità di mora quando il titolo giudiziale già riconosce interessi destinati a decorrere fino all'effettivo pagamento e il creditore dispone di un'adeguata tutela mediante l'ordine di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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