Cassazione Civile, Ordinanza n. 34561/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento di euro 13.031,74 riferita a una precedente cartella per omessi versamenti IRAP e IRPEF relativi all'anno d'imposta 2006. In primo grado l'agente della riscossione aveva eccepito la tardività del ricorso, eccezione respinta; il ricorso del contribuente era stato accolto. Anche in appello la decisione favorevole al contribuente era stata confermata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) violazione dell'art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il ricorso del contribuente fosse tardivo e dunque inammissibile; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, censurando l'accertamento di merito sull'assenza di prova della regolare notificazione della cartella presupposta all'intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, quando la notifica dell'atto avviene per compiuta giacenza, il procedimento si perfeziona per il destinatario alla data di compimento delle formalità previste, mentre per il notificante rileva la data di spedizione del ricorso; ciò rende tempestiva l'impugnazione proposta entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in cassazione. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità soggettiva dell'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
il termine di 60 giorni va computato secondo il principio della scissione degli effetti della notificazione: per il contribuente rileva la data di spedizione del ricorso, mentre per l'atto notificato rileva il perfezionamento della notifica al destinatario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la sua deduzione non consente di trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
non possono essere invocati per ottenere in cassazione un riesame del merito probatorio se la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e la verifica della tempestività del ricorso si collegano alla regolare notificazione dell'atto presupposto e ai termini per reagire all'atto impugnato.
art. 4, legge n. 890 del 1982
richiamato come base del principio, affermato dalla Corte costituzionale, della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
art. 8, legge n. 890 del 1982
gli effetti della notificazione per il notificante si producono dal compimento delle formalità imposte dalla legge.
art. 395, n. 4, c.p.c.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
non applicato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre distinguere tra perfezionamento della notifica per il destinatario dell'atto e perfezionamento per il notificante: la data rilevante per chi propone ricorso è quella della spedizione dell'atto, non quella della sua ricezione da parte dell'ufficio destinatario.
- Quando l'atto presupposto è stato notificato per compiuta giacenza, il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide con il decorso del termine previsto dopo l'espletamento delle formalità di legge.
- In cassazione non è ammissibile un motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi processuali, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è censurabile con gli strumenti propri dell'errore di fatto, non attraverso un ricorso per cassazione che solleciti un riesame del merito istruttorio.
- Le censure devono essere specifiche e non generiche: la critica alla motivazione o alla valutazione probatoria non può risolversi in mere affermazioni alternative prive di puntuale aggancio ai vizi denunciabili in sede di legittimità.
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