Sentenza n. 5552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo B e sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava l’esclusione da una procedura selettiva bandita per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della l. n. 240/2010. Deduceva, anzitutto, che l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia fosse, da sola, sufficiente per l’ammissione, in alternativa al dottorato di ricerca; sosteneva quindi l’illegittimità del bando e dell’esclusione per violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, del regolamento di Ateneo e dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e accesso ai pubblici uffici. In appello riproponeva anche una questione di legittimità costituzionale. Deduceva inoltre l’equivalenza sostanziale al dottorato del titolo di Master of Laws (Advanced Studies in International Tax Law) conseguito presso un’università straniera, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione negativa dell’amministrazione. Contestava infine la dichiarazione di improcedibilità del proprio ricorso incidentale, con il quale aveva censurato i punteggi attribuiti dalla commissione al controinteressato. Il controinteressato aveva proposto ricorso incidentale condizionato, contestando i criteri e le valutazioni dei titoli, ma tale impugnazione era stata dichiarata improcedibile dal TAR in ragione del rigetto del ricorso principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Ha ritenuto che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il dottorato di ricerca o un titolo equivalente costituisse requisito fondamentale e obbligatorio per l’accesso ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B. I requisiti previsti dall’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, tra cui l’abilitazione scientifica nazionale, avevano natura aggiuntiva e selettiva all’interno della platea dei candidati già in possesso del requisito-base del dottorato, senza sostituirlo. L’abilitazione scientifica nazionale attesta infatti un’idoneità fondata sulla valutazione della produzione scientifica, mentre il dottorato certifica il completamento di un percorso pluriennale e strutturato di alta formazione e ricerca: i due titoli hanno finalità e contenuti diversi e non sono comparabili in termini gerarchici. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, non ravvisandosi una discriminazione arbitraria o una barriera irragionevole nell’imposizione del requisito del dottorato. Quanto al titolo straniero, il Collegio ha rilevato che l’interessato non aveva fornito prova del suo riconoscimento o dell’attivazione del procedimento formale di equivalenza da parte delle competenti autorità italiane. Ha inoltre condiviso la valutazione tecnica dell’Università, secondo cui il master, per durata, struttura, modalità di accesso e contenuti, costituiva un percorso di livello 7 EQF/secondo ciclo QF-EHEA e non era assimilabile a un dottorato di ricerca. Non essendo stata accolta la domanda principale, correttamente è stata ritenuta improcedibile la contestazione relativa ai punteggi e alle valutazioni concorsuali. Le spese del grado di appello sono state compensate integralmente; il contributo unificato è rimasto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 24 l. n. 240/2010
Il testo vigente ratione temporis prevedeva, per l’accesso alle procedure selettive dei ricercatori a tempo determinato, il possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente e disciplinava, al comma 3, i requisiti ulteriori per i contratti di tipo B.
Il dottorato di ricerca o un titolo equivalente è requisito-base necessario per l’accesso; l’abilitazione scientifica nazionale e gli altri requisiti del comma 3 sono condizioni ulteriori, non alternative al dottorato.
art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010
La disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, contemplava tra i requisiti per i contratti di tipo B anche l’abilitazione scientifica nazionale.
L’abilitazione scientifica nazionale sostituisce esclusivamente i requisiti esperienziali ulteriori previsti dalla disposizione, ma non il requisito fondamentale del dottorato di ricerca.
art. 6 del Regolamento dell’Università degli Studi di Padova per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
Alle selezioni possono partecipare altresì i candidati in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia o del titolo di specializzazione medica.
La previsione regolamentare, se interpretata come ammissione alla procedura sulla base della sola abilitazione scientifica nazionale, deve essere disapplicata perché contrastante con la disciplina legislativa sovraordinata.
art. 38, comma 3.2, d.lgs. n. 165/2001
Anche i titoli esteri denominati PhD necessitano del riconoscimento da parte delle competenti istituzioni per poter produrre effetti nell’ordinamento italiano; l’interessato deve attivare e provare il relativo procedimento.
art. 3 Cost.
La richiesta del dottorato non viola il principio di uguaglianza, poiché dottorato e abilitazione scientifica nazionale hanno natura, funzione e contenuto differenti.
art. 4 Cost.
Il requisito del dottorato per l’accesso al ruolo di ricercatore non configura una barriera arbitraria all’accesso al lavoro.
art. 51 Cost.
La previsione del dottorato quale requisito generale e non discriminatorio è compatibile con l’eguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici.
art. 97 Cost.
La disciplina dei requisiti di accesso, fondata sulla progressiva acquisizione di formazione ed esperienza nella carriera accademica, non contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità.
art. 20 d.lgs. n. 75/2017
Il precedente richiamato dall’appellante riguarda la stabilizzazione e non è pertinente alla questione dei requisiti di accesso ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base per il deposito delle memorie conclusionali e di replica nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Per l’accesso alle procedure selettive per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo B, nella disciplina antecedente alla riforma del 2022, il possesso del dottorato di ricerca o di un titolo equivalente costituisce requisito-base necessario e non può essere sostituito dall’abilitazione scientifica nazionale.
- L’abilitazione scientifica nazionale prevista tra i requisiti per il contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B opera come requisito ulteriore o sostitutivo delle specifiche esperienze post-dottorali previste dalla legge, ma non elimina la necessità del dottorato di ricerca.
- Dottorato di ricerca e abilitazione scientifica nazionale non sono titoli equivalenti né comparabili in termini gerarchici: il primo certifica un percorso pluriennale strutturato di alta formazione e ricerca, mentre la seconda attesta l’idoneità scientifica risultante dalla valutazione della produzione del candidato.
- La previsione regolamentare di un ateneo non può derogare ai requisiti minimi fissati dalla legge per l’accesso alle procedure selettive universitarie; se una disposizione regolamentare consente l’ammissione sulla base della sola abilitazione scientifica nazionale, essa deve essere disapplicata per contrasto con la fonte legislativa sovraordinata.
- Un titolo di studio conseguito all’estero non può essere utilizzato quale titolo equivalente al dottorato nell’ordinamento italiano senza il riconoscimento delle competenti autorità o, quanto meno, senza la prova dell’attivazione del relativo procedimento da parte dell’interessato.
- La valutazione dell’equivalenza sostanziale di un titolo estero al dottorato rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e può essere censurata solo mediante specifici elementi idonei a dimostrare l’identità o la comparabilità dei percorsi quanto a struttura, durata, contenuti, modalità di accesso e formazione alla ricerca.
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