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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20214/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un'azienda sanitaria locale avverso il monitorio ottenuto da una società cooperativa sociale. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza, ritenendo inammissibile l'opposizione perché la notifica della citazione in opposizione sarebbe stata inesistente: secondo il giudice di merito, la prova della notifica via PEC doveva essere data solo con deposito telematico del file informatico notificato e non con deposito cartaceo. L'ente pubblico ricorrente deduceva in cassazione, con due motivi, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione di legge, sostenendo che la notifica era stata comunque provata tramite documentazione telematica già depositata e, soprattutto, che il destinatario aveva poi trasmesso via PEC la copia ricevuta dell'atto e degli avvisi, così dimostrando il raggiungimento dello scopo e l'assenza di incertezza su destinatario e data della notificazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che le irregolarità nelle forme digitali non integrano inesistenza della notificazione, ma semmai nullità, e che la nullità è sanabile quando la notificazione abbia comunque raggiunto il suo scopo. Poiché dagli atti risultava incontestato lo scambio via PEC con cui il destinatario aveva trasmesso all'ente quanto ricevuto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio per cui il vizio è di nullità e non di inesistenza.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui ambito si è posta la questione della validità della notifica dell'atto di opposizione

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    richiamato quale base normativa della notificazione in proprio a mezzo PEC

  • art. 9 L. n. 53/1994

    richiamato per le modalità di prova della notificazione via PEC e per il deposito della copia analogica quando non sia possibile il deposito telematico

  • art. 19-bis Provvedimento Responsabile S.I.A. 16 aprile 2014

    richiamato come disciplina tecnica delle modalità di deposito della prova della notificazione telematica

  • art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

    richiamato per la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente come vizio di motivazione sulla questione decisiva della notifica

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente come violazione ed errata applicazione di norme di diritto

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato in generale come parametro dei motivi di ricorso

  • Cass. SU n. 7665/2016

    richiamata per il principio secondo cui i vizi delle forme digitali non comportano inesistenza della notificazione

  • Cass. n. 20625/2017

    richiamata per il medesimo principio sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione

  • Cass. SU n. 23620/2018

    richiamata per il medesimo principio sulla sanabilità del vizio notificatorio

  • Cass. n. 6417/2019

    richiamata per il medesimo principio sulla sanabilità del vizio notificatorio

Massime di principio

  • Le irregolarità o violazioni delle forme digitali della notificazione a mezzo PEC non determinano di per sé l'inesistenza dell'atto, ma possono integrare una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione è superata quando risulti raggiunto lo scopo dell'atto, cioè quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza della notificazione e dell'atto notificato.
  • Ai fini della prova della notificazione telematica, il deposito può avvenire con modalità telematica; se ciò non è possibile, è ammissibile il deposito di copia analogica del messaggio PEC e dei relativi allegati, purché vi sia attestazione di conformità nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
  • Quando dagli atti emerga uno scambio PEC con il destinatario che confermi il ricevimento dell'atto, non è coerente qualificare la notificazione come inesistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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