Cassazione Penale, Sentenza n. 42894/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati: in particolare tra i reati già sanzionati con la sentenza n. 1983/2018 della Corte di Appello di Brescia (irrevocabile il 19/9/2019) e i reati oggetto della sentenza n. 903/2022 del Tribunale di Velletri (irrevocabile il 13/9/2022). La difesa sostenva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, rilevando la posizione di amministratore di fatto del ricorrente, la coincidenza delle societa coinvolte (tra cui Maxwork) e la vicinanza temporale delle condotte. Inoltre il ricorrente contestava la mancata considerazione, ai fini del cumulo/esecuzione, dello stato di affidamento in prova al servizio sociale riconosciuto per altra condanna, chiedendo che la pena relativa non fosse considerata esecutiva ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul profilo della continuazione (art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.) ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'unicita del disegno criminoso: non ha valutato correttamente la rilevanza della coincidenza delle societa, della posizione rivestita dall'imputato e delle modalita delle condotte, e ha dato eccessiva rilevanza alla diversita normativa e alla 'lontananza temporale' basata sulla data di fallimento invece che sulle date concrete delle distrazioni. Pertanto l'ordinanza impugnata e stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Velletri per un nuovo esame in diversa composizione. Sul secondo motivo relativo all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la Corte ha rigettato la censura: l'ordine di esecuzione si riferiva a una pena complessiva superiore al limite di applicazione dell'art. 656, comma 5, quindi era immediatamente esecutivo; l'ammissione all'affidamento in prova per una delle pene non impediva l'esecuzione dato che la misura alternativa non risultava in corso.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiesta l'esistenza di una unitaria rappresentazione ideativa del disegno criminoso; la Corte ricorda i criteri indiziari (vicinanza temporale, modalita della condotta, omogeneita del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo) e sottolinea che l'unicita del disegno puo emergere anche se le fattispecie violate non sono identiche
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione per l'applicazione della disciplina della continuazione; il giudice deve compiere un esame concreto e motivato delle sentenze e delle condotte valutate
artt. 640, comma secondo, cod. pen.
Fattispecie di truffa aggravata richiamata fra i reati coinvolti; la diversita parziale della norma non esclude di per sé la continuazione se sussistono elementi di unitarieta del disegno criminoso
artt. 216-223 L.F.
Norme della legge fallimentare richiamate come oggetto di condanne; la Corte considera rilevante l'omogeneita delle condotte in contesti fallimentari e la coincidenza delle societa coinvolte ai fini della valutazione della continuazione
artt. 2 e 10 L. 74/2000
Norme richiamate tra quelle violate in uno dei procedimenti; la Corte osserva che la presenza di disposizioni diverse non impedisce automaticamente il riconoscimento della continuazione
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione concernente l'esecuzione della pena residua per condannato in stato di liberta quando la pena complessiva da eseguire sia inferiore a quattro anni; la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione invocata poiche l'ordine di esecuzione riguardava una pena complessiva superiore al limite e pertanto risultava immediatamente esecutivo
art. 51-bis ord. pen. (richiamato per ratio)
Norma richiamata dalla Corte a fini interpretativi: la sua ratio e quella di permettere al magistrato di sorveglianza di valutare il computo del periodo gia trascorso in misura alternativa; nel caso di specie non operante perché la misura alternativa non era in esecuzione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione e necessario dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario sin dalla fase ideativa, tramite indici quali vicinanza temporale delle condotte, modalita comuni, omogeneita del bene giuridico offeso e coincidenza di persone o societa coinvolte
- La diversa qualificazione normativa dei singoli reati non esclude di per se la continuazione: la valutazione e sostanziale e si concentra sull'unita teleologica e sulle modalita concrete delle condotte
- Nel valutare la 'distanza temporale' tra reati va data prevalenza alle date delle condotte effettive (es. date delle distrazioni o dei comportamenti concretamente posti in essere) e non esclusivamente alle date delle sentenze o delle declaratorie di fallimento
- Il riconoscimento di continuazione da parte di un giudice della cognizione con riguardo a fatti analoghi ha valore probatorio significativo e il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico se intende discostarsene
- Quanto all'esecuzione, se l'ordine di esecuzione si riferisce a una pena complessiva superiore al limite previsto per le particolari sospensioni, l'ordine e immediatamente esecutivo anche se per una delle pene il condannato e stato ammesso a una misura alternativa non ancora in corso
- In casi analoghi conviene documentare con precisione le modalita e le date delle singole condotte, la posizione soggettiva del ricorrente (es. ruolo di amministratore di fatto) e le connessioni societarie tra gli episodi per rendere probabile l'esistenza di un disegno unitario
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