Ordinanza n. 3097/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 2297/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro la disciplina della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I candidati hanno appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta in relazione al meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025. La controversia riguarda, in particolare, l’ammissione alla graduatoria di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti. Gli appellanti, non avendo conseguito alcuna sufficienza negli esami di profitto, sostenevano di poter beneficiare della disciplina ampliativa della platea dei candidati e contestavano la loro esclusione, deducendo in sostanza l’illegittimità della diversa interpretazione o applicazione della disciplina amministrativa e la necessità di bilanciare l’obiettivo di copertura dei posti disponibili con l’accesso alla graduatoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo congruamente motivata l’ordinanza del TAR e infondati i motivi di gravame. Ha condiviso la ricostruzione secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati ammessi alla graduatoria e consentendo l’inserimento di chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, presuppone comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile. Poiché gli appellanti non avevano conseguito alcuna sufficienza, essi restano fuori dal perimetro applicativo della deroga. Il giudice ha inoltre ritenuto che l’obiettivo della tendenziale copertura dei posti debba essere bilanciato con l’esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica e che le scelte amministrative rientrino nella discrezionalità tecnica, senza risultare allo stato manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Sono state lasciate salve le valutazioni di merito del TAR. L’appello è stato respinto anche quanto alla condanna alle spese della fase cautelare di primo grado; le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; sulla base di tale rimedio il Collegio ha esaminato l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina ministeriale amplia la platea dei candidati inseribili in graduatoria, ma mantiene come requisito minimo indefettibile il conseguimento di almeno una valutazione positiva negli esami di profitto.
Massime di principio
- Una disciplina che consente l’inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’accesso al conseguimento di almeno una valutazione positiva; chi non abbia conseguito alcuna sufficienza resta estraneo all’ambito applicativo della deroga.
- Nella formazione di graduatorie per l’accesso a percorsi universitari, l’obiettivo della copertura dei posti disponibili deve essere bilanciato con l’esigenza di garantire un livello minimo di preparazione accademica.
- Le scelte amministrative riguardanti i requisiti minimi di preparazione e la formazione delle graduatorie rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sono censurabili in sede cautelare quando risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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