Sentenza del 05/01/2018 n. 35 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - art. 20 d.P.R. 131/1986 - natura interpretativa - è tale - natura antielusiva - non è tale - rispetto del principio del contraddittorio - non è necessario. Imposta di registro - imposte sui redditi - benefici fiscali - abitazione principale - prima casa - cessione di usufrutto a termine della prima casa e acquisto di secondo immobile da adibire alla stessa finalità - natura elusiva - non è tale - legittimità dell'operazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio sosteneva che la cessione temporanea dell’usufrutto sulla prima casa fosse un atto prodromico e artificioso, volto a privare temporaneamente i contribuenti della piena disponibilità dell’immobile per consentire loro di beneficiare nuovamente delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa. La controversia riguardava anche la natura dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 e la necessità del contraddittorio preventivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 ha natura interpretativa e non antielusiva: esso consente di qualificare gli atti secondo la loro causa concreta, ma non costituisce uno strumento autonomo di contrasto all’elusione fiscale. Di conseguenza, per la sua applicazione non è necessario instaurare previamente il contraddittorio con il contribuente. Nel merito, la cessione a termine dell’usufrutto e il successivo acquisto di un altro immobile non sono stati ritenuti elusivi, anche considerando la successiva cessione della nuda proprietà. L’operazione è stata quindi considerata legittima e sono stati riconosciuti i benefici fiscali per l’acquisto della nuova abitazione principale.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L’art. 20 del d.P.R. 131/1986 è norma di natura interpretativa.
La disposizione impone di interpretare l’atto registrato secondo la sua natura e gli effetti giuridici concreti, coordinandosi con gli altri criteri ermeneutici. Non ha autonoma funzione antielusiva e, pertanto, la sua applicazione non richiede necessariamente il contraddittorio preventivo.
Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa
Il contribuente può accedere ai benefici quando l’operazione realizzata dimostra effettivamente il trasferimento o la costituzione di una situazione idonea a destinare il nuovo immobile ad abitazione principale, purché non ricorra un artificioso aggiramento della disciplina fiscale.
Massime di principio
- L’art. 20 del d.P.R. 131/1986 non può essere utilizzato automaticamente come norma antielusiva: occorre verificare la causa concreta e gli effetti giuridici effettivi degli atti collegati.
- La presenza di più atti tra loro collegati non dimostra, da sola, l’elusione fiscale. L’Amministrazione deve provare che la sequenza negoziale sia artificiosa e priva di una reale giustificazione giuridica o economica.
- La cessione temporanea di un diritto reale, seguita dall’acquisto di un altro immobile, può essere legittima se produce effetti reali e non è simulata, anche quando consente di accedere a un regime fiscale agevolato.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza giuridica dell’operazione, sulla reale titolarità dei diritti e sulla concreta destinazione dell’immobile, non soltanto sulla successione cronologica degli atti.
- Poiché l’art. 20 ha natura interpretativa e non antielusiva, la sua applicazione non comporta necessariamente l’obbligo di un contraddittorio preventivo, salvo che tale obbligo derivi da una diversa e specifica disciplina applicabile al caso.
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