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Sentenza

Sentenza n. 8017/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, di rigetto dell'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- per il rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202302790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Roma, deducendo difetto di motivazione, violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, violazione degli artt. 5, 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere, anche per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che il diniego fosse stato adottato prematuramente, mentre era ancora pendente il termine per depositare una memoria integrativa successiva all'accesso agli atti, e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente precisato i riferimenti ai presunti pregiudizi di polizia. Quanto al precedente penale, risalente al 1990 e relativo a una condanna per porto abusivo d'armi a seguito di patteggiamento, il ricorrente ha dedotto che il reato era stato dichiarato estinto, che non aveva commesso ulteriori reati e che la propria attività professionale e la collaborazione con le forze di polizia dimostravano l'affidabilità attuale. Ha inoltre sostenuto che l'estinzione del reato dovesse essere equiparata alla riabilitazione e che la Questura avrebbe dovuto valutare il decorso del tempo e la sua condotta successiva.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha escluso la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che il preavviso di diniego era stato notificato il 5 ottobre 2022 e che il ricorrente aveva presentato osservazioni il 18 ottobre 2022, delle quali l'Amministrazione aveva dato conto nel provvedimento finale. Le ulteriori memorie depositate il 23 novembre 2022 erano tardive e potevano essere legittimamente non valutate. Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile l'automatismo ostativo previsto dall'art. 43, comma 1, lett. c), T.U.L.P.S., poiché il ricorrente era stato condannato per porto abusivo di armi, reato espressamente ostativo al rilascio della licenza. L'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è stata ritenuta equiparabile alla riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p.: la prima consegue al decorso del tempo e alla mancata commissione di reati della stessa indole, mentre la seconda presuppone una specifica valutazione giudiziale della condotta del condannato e delle prove effettive e costanti di buona condotta. In assenza di riabilitazione, la Questura non disponeva di uno spazio discrezionale per superare l'effetto ostativo della condanna e non era quindi tenuta a valutare il decorso del tempo, l'attività lavorativa o l'assenza di ulteriori reati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso di diniego consente la presentazione di osservazioni entro il termine previsto; le osservazioni successive alla scadenza possono essere legittimamente non valutate.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il motivo relativo alla motivazione del provvedimento è stato respinto.

  • art. 43, comma 1, lett. c), T.U.L.P.S.

    non può essere concessa licenza di portare armi ai soggetti condannati per porto abusivo di armi

    La condanna per porto abusivo di armi determina, in assenza di riabilitazione, un automatismo ostativo al rilascio della licenza di porto d'armi.

  • artt. 178 e 179 c.p.

    il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta

    La riabilitazione richiede una valutazione giudiziale della condotta successiva al reato e non coincide con la mera estinzione del reato conseguente al patteggiamento.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'estinzione del reato conseguente alla sentenza di patteggiamento opera in presenza dei presupposti temporali e della mancata commissione di reati della stessa indole, senza la valutazione giudiziale approfondita propria della riabilitazione.

Massime di principio

  • La condanna per uno dei reati indicati dall'art. 43 T.U.L.P.S., tra cui il porto abusivo di armi, impedisce il rilascio della licenza di porto d'armi in assenza di riabilitazione, operando un automatismo ostativo che esclude ulteriori valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • L'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. non è equiparabile alla riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p., poiché la prima consegue al ricorrere di presupposti prevalentemente automatici, mentre la seconda richiede una valutazione giudiziale della condotta e del ravvedimento del condannato.
  • In assenza di riabilitazione, il decorso del tempo dalla condanna, l'assenza di ulteriori reati, l'attività lavorativa e la collaborazione con le forze di polizia non impongono all'autorità di pubblica sicurezza una valutazione discrezionale idonea a superare l'effetto ostativo previsto dall'art. 43 T.U.L.P.S.
  • Le osservazioni procedimentali depositate oltre il termine decorrente dalla notificazione del preavviso di diniego possono essere legittimamente non esaminate, quando l'amministrazione abbia valutato le osservazioni tempestivamente presentate.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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