Sentenza n. 182/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della “disposizione n. 7 del 13.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Corigliano d’Otranto avente ad oggetto “semplificazioni in materia di organi collegiali per emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stata disposta la celebrazione del Consiglio comunale di Corigliano d’Otranto mediante l’avviamento, “(…) fino alla cessazione dello stato di emergenza (…)”, di “(…) un sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale, nonché delle Commissioni Consiliari, in videoconferenza”, nonché delle convocazioni del Consiglio comunale di cui al prot. n. 10317 del 23.11.2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione del Presidente del Consiglio comunale che introduceva, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la riunione e votazione in videoconferenza del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, nonché le relative convocazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della disposizione n. 7 del 13 novembre 2020 del Presidente del Consiglio comunale di Corigliano d'Otranto, avente a oggetto le semplificazioni in materia di organi collegiali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle convocazioni del Consiglio comunale e di ogni atto presupposto, connesso o collegato. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dai ricorrenti prima della decisione. Il Collegio ha applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della natura formale della decisione e conformemente alla richiesta dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica applicazione decisoria.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito dei motivi dedotti.
- Quando la decisione è resa per una causa processuale sopravvenuta e la parte ricorrente ne abbia chiesto la compensazione, le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della natura formale della pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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