Cassazione Penale, Sentenza n. 1808/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Treviso che aveva confermato il sequestro preventivo diretto di tre polizze vita riconducibili alla ricorrente, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di autoriciclaggio. La ricorrente sosteneva che non vi fosse attività dissimulatoria: il capitale derivante da un presunto risarcimento truffaldino sarebbe stato direttamente impiegato nella stipula delle polizze con la conoscenza della compagnia assicurativa, e quindi si sarebbe trattato solo del reato presupposto di truffa (art. 642 c.p.), non di autoriciclaggio; in alternativa, rilevava la possibile applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, quinto comma, c.p., per mera utilizzazione o godimento personale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che sussisteva il fumus commissi delicti per autoriciclaggio: secondo la ricostruzione del Tribunale, parte del risarcimento illecito era stata trasformata in tre polizze vita tramite l'agenzia assicurativa Corso s.n.c. (riconducibile a congiunti della ricorrente) presentando come fonte dei versamenti il presunto "lavoro autonomo" della ricorrente, ossia un'invenzione causale finalizzata a scindere la provenienza del nuovo prodotto finanziario dall'indennizzo fraudolento. Tale operazione configura un'attività dissimulatoria successiva alla consumazione del reato presupposto (art. 642 c.p.) idonea a integrare l'autoriciclaggio. La doglianza sulla non punibilità ai sensi dell'art. 648-ter.1, quinto comma, non è stata valutata nel riesame e quindi non è stata esaminata dalla Corte di cassazione in questa sede. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 642 cod.pen. (truffa)
Riconosciuto come reato presupposto: la truffa contro la compagnia assicurativa è stata considerata consumata (denuncia di falso sinistro e ottenimento dell'indennizzo) e fornisce il profitto poi oggetto della conversione in prodotti finanziari.
art. 648-ter.1, quinto comma, cod.pen. (non punibilità per utilizzazione/godimento?)
art. 648-ter.1, quinto comma, cod.pen.
Richiamata dalla ricorrente come possibile scriminante se il denaro fosse stato destinato al mero utilizzamento o godimento personale; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata oggetto del riesame e quindi non valutabile nella decisione impugnata.
Massime di principio
- L'acquisto di prodotti finanziari con proventi di un reato presupposto può integrare autoriciclaggio se vi è una concreta attività dissimulatoria che attribuisce al nuovo bene una apparente origine lecita diversa da quella del profitto illecito.
- La presenza di intermediari o agenzie riconducibili a stretti congiunti o soggetti collegati all'indagato aumenta gli indizi di dissimulazione e può aggravare la valutazione del fumus commissi delicti.
- Il momento temporale è rilevante: l'autoriciclaggio richiede una condotta successiva al perfezionamento del reato presupposto; se la trasformazione o la destinazione avviene dopo la consumazione del primo reato, è più agevole configurare l'autoriciclaggio.
- La semplice percezione e immediata utilizzazione del profitto (es. spese personali) può, in casi specifici e provati, rientrare nella causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, quinto comma, ma tale questione deve essere sollevata e trattata nelle sedi processuali opportune; non è risolvibile in sede di riesame se non è stata oggetto della richiesta.
- Nei ricorsi cautelari e per cassazione è essenziale che i motivi siano coerenti e corrispondenti a quelli già articolati nella fase di riesame, pena l'inammissibilità per deduzioni nuove.
- Segni probatori che rafforzano il fumus autoriiciclaggio: apertura di nuovi prodotti finanziari immediatamente dopo l'ottenimento del profitto illecito, indicazioni false circa la causale dei versamenti, utilizzo di soggetti interposti o affiliati per nascondere la provenienza dei fondi.
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