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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10421/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma di condanna per truffa (art. 640 c.p.) sostenendo che la motivazione è manchevole e contraddittoria. Il nucleo della censura riguarda l'effettiva riconducibilità alla ricorrente dell'utenza telefonica utilizzata (contestazione tra le numerazioni 380/1328116 e 381/328116), la riferibilità dei contratti e della carta Postepay alla stessa (con profili di difformità della firma), l'utilizzo di accertamenti (consultazione "Etna") privi di documentazione a corredo e la mancata considerazione di sentenze precedenti e di prove sopravvenute che avrebbero dovuto far sorgere un ragionevole dubbio sulla titolarità dei rapporti e, quindi, sulla responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della Corte d'appello è risultata apparente, omessa e apodittica perché non ha affrontato in modo effettivo e argomentato le specifiche censure difensive (diversa numerazione telefonica, documenti contrattuali, discrepanze di firma, consultazioni senza documenti). Ne è conseguito l'assorbimento del secondo motivo e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio, affinché siano esaminati compiutamente e motivatamente i punti devoluti dalla difesa.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 640

    Norma applicata nella imputazione (delitto di truffa) sulla quale è intervenuta la condanna impugnata

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    Richiamato per il limite nella esposizione dei motivi nel provvedimento di cassazione: i motivi sono riprodotti nei limiti strettamente necessari per la motivazione della Corte di cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli)

    Richiamato per il principio che una motivazione apparente, omessa o apodittica priva la decisione dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e può giustificare l'annullamento con rinvio

Massime di principio

  • La corte d'appello deve affrontare e motivare puntualmente tutte le censure devolute in appello: omissioni o argomentazioni apodittiche possono determinare l'annullamento in Cassazione.
  • Quando la responsabilità si fonda su riconducibilità di utenze o contratti a una persona, è essenziale provare con chiarezza il collegamento documentale tra numero/contratto e soggetto; discrepanze numeriche o anagrafiche richiedono approfondimenti motivati.
  • Prodotti documentali sopravvenuti o contestazioni sulla titolarità (es. firme difformi, carte intestate) vanno valutati in sede di merito: possono introdurre un ragionevole dubbio e giustificare la rinnovazione probatoria.
  • Accertamenti effettuati tramite banche dati/consultazioni (es. "Etna") senza documenti a corredo possono risultare inefficaci se non adeguatamente supportati e spiegati nella motivazione.
  • La mera affermazione dell'identità del titolare di una utenza, senza considerare prove che la difesa ha prodotto o evocato (es. omonimia, diverse date di nascita), è insufficiente: la corte deve valutare e confutare espressamente tali elementi.
  • Divergenze formali nei documenti (firma, dati anagrafici) possono richiedere perizia grafologica o altri accertamenti tecnici; la loro mancata considerazione può incidere sulla tenuta della condanna.
  • Se la motivazione è gravemente viziata, la Cassazione annulla con rinvio perché sia effettuata una nuova valutazione di merito motivata, e non per sostituirsi direttamente al giudice di merito.

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