Ordinanza n. 252/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente al preavviso di rigetto e al parere contrario del dirigente del Compartimento della Polizia Stradale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Interno alla richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza era diretta a consentirle l'assegnazione temporanea in una sede prossima al nucleo familiare residente in Puglia, in relazione alla presenza di un figlio minore. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il parere contrario espresso dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l'Emilia-Romagna. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; la domanda cautelare è stata esaminata sotto i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'ampia discrezionalità spettante al Ministero nella valutazione dell'assegnazione temporanea non fosse stata esercitata in modo manifestamente illogico o erroneo, considerata la situazione di fatto risultante dagli atti e l'importanza dell'attività della Polizia di Stato per la difesa della Patria e della collettività, valori ritenuti non inferiori a quelli tutelati dall'istituto dell'assegnazione temporanea. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato l'assoluta impossibilità o l'estrema gravosità di recarsi periodicamente presso l'abitazione del nucleo familiare in Puglia e che il figlio minore non aveva ancora compiuto due anni, sicché residuava tempo per fruire eventualmente del beneficio. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
L'istituto dell'assegnazione temporanea è bilanciato con le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione; nel caso esaminato il Ministero dispone di ampia discrezionalità, il cui esercizio è sindacabile in sede cautelare in presenza di manifesta illogicità o erroneità.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto costituisce l'atto procedimentale presupposto impugnato insieme al diniego definitivo; l'ordinanza non formula una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata verificando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella valutazione di una richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, che in sede cautelare è censurabile quando risulti manifestamente illogica o erronea.
- Le esigenze istituzionali e funzionali della Polizia di Stato, connesse alla difesa della Patria e della collettività, possono essere bilanciate dall'amministrazione con le esigenze familiari sottese all'assegnazione temporanea e non devono essere considerate recessive in via automatica.
- Ai fini del periculum in mora in una domanda cautelare relativa all'assegnazione temporanea per esigenze familiari, il richiedente deve dimostrare un pregiudizio concreto, quale l'assoluta impossibilità o l'estrema gravosità di recarsi periodicamente presso il nucleo familiare.
- La presenza di un figlio di età inferiore ai due anni può escludere, nella valutazione cautelare, l'attualità e irreparabilità del pregiudizio quando residui ancora un periodo utile per fruire eventualmente del beneficio richiesto.
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