Cassazione Penale, Sentenza n. 14360/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP (giudice dell'esecuzione) che aveva escluso l'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria di euro 16.000,00 inflitta a Silvestrini con sentenza irrevocabile del 25/05/2009. I motivi di ricorso denunciavano: mancanza di motivazione del provvedimento impugnato; violazione di legge nella determinazione del regime di estinzione della pena pecuniaria; erronea applicazione della normativa e insufficienza dei dati normativi a sostegno della affermata insussistenza dell'estinzione.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina previgente al d.lgs. n. 150/2022 e ha affermato che, salvo il caso di volontaria sottrazione all'esecuzione che sposti l'inizio del termine, il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza e cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione. Ha quindi qualificato l'inizio dell'esecuzione nella iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento da parte del concessionario, evento che impedisce l'estinzione. Poiché nel caso di Silvestrini l'esecuzione coattiva era iniziata con iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale già nel 2013, prima del compimento del termine, l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso l'estinzione della pena. Il ricorso è stato respinto senza condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la natura della pena pecuniaria (pena concordata nel giudizio differito o patteggiamento) inflitta con la sentenza del 2009.
art. 172, quarto comma, cod. pen.
Stabilisce il momento di decorrenza del termine di prescrizione/estinzione (in linea generale dall'irrevocabilità della sentenza o, in certi casi, dalla sottrazione volontaria all'esecuzione). La Corte chiarisce che per la pena pecuniaria il termine inizia generalmente con l'irrevocabilità, salvo comprovata volontaria sottrazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma recente che non è applicabile al caso perché il reato e la procedura di esecuzione sono anteriori alla sua entrata in vigore; quindi si applicano le norme previgenti (cfr. art. 97 commi 2 e 3 del decreto).
art. 159 e art. 160 cod. pen.
Richiamati per distinguere la disciplina della prescrizione del reato (che prevede cause di sospensione o interruzione) dalla disciplina dell'estinzione della pena pecuniaria, dalla quale la Corte esclude l'applicabilità di cause di sospensione o interruzione equivalenti in assenza di norma espressa.
art. 139 e art. 140 cod. proc. civ.
Norme sul procedimento di notificazione per irreperibilità; la giurisprudenza citata ritiene che anche la notifica della cartella esattoriale con il rito degli irreperibili possa essere valida per interrompere/impedire la prescrizione, ma la Corte di legittimità nel caso concreto privilegia l'iscrizione a ruolo come momento decisivo.
art. 2943 cod. civ.
Richiamato a titolo di confronto: nella materia civile l'interruzione della prescrizione si realizza con la portata a conoscenza dell'atto al debitore (es. notifica). La Corte usa questo confronto per spiegare perché nel processo penale, in mancanza di norma speciale, il parametro è diverso.
L. n. 300/2000, art. 11, lett. r) e d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Citate a titolo esemplificativo per evidenziare che, in sistemi disciplinati da norme speciali che richiamano la disciplina civile, la notifica può avere rilievo interruttivo; ma ciò non si estende automaticamente al sistema penale delle pene pecuniarie in assenza di norma analoga.
Massime di principio
- Per sanzioni pecuniarie applicate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il termine per l'estinzione per decorso del tempo decorre dall'irrevocabilità della sentenza, salvo che risulti una sottrazione volontaria all'esecuzione che sposti l'inizio del termine.
- La decorrenza del termine cessa (ossia si impedisce l'estinzione) con l'inizio dell'esecuzione: la Corte individua tale inizio nella iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento da parte del concessionario; tale iscrizione è sufficiente anche senza la effettiva conoscenza da parte del condannato.
- Non si applicano, in assenza di una norma espressa, cause di sospensione o interruzione analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato; pertanto la mera notificazione o atti successivi non fanno di per sé decorrere o sospendere il termine, se non anteceduti dall'iscrizione a ruolo (salvo orientamenti giurisprudenziali alternativi sul ruolo della notifica).
- In casi simili occorre verificare e documentare con precisione le date rilevanti: data di irrevocabilità della sentenza, eventuale iscrizione a ruolo, data di notifica della cartella esattoriale e eventuali pagamenti parziali o atti che possano comprovare l'inizio dell'esecuzione.
- Se la pena pecuniaria è stata inflitta dopo l'entrata in vigore di norme che richiamano discipline diverse (es. norme speciali che rimandano al codice civile o la riforma del 2022), occorre valutare specificamente quale regime sia applicabile perché le regole sull'interruzione/sospensione possono differire.
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