Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21697/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% su una sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima. La società sosteneva che la decisione giudiziale non avesse natura di sentenza di condanna, ma di mero accertamento definitivo dell'ammontare di un diritto a contenuto patrimoniale, con conseguente applicazione dell'aliquota dell'1% prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva violazione degli artt. 156, comma 2, 121 e 132 c.p.c., dell'art. 37 d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 8, lett. b) e c), della Tariffa, e nullità della sentenza per motivazione apparente, censurando la qualificazione della decisione di merito come sentenza di condanna assoggettata al 3%.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha affermato il principio secondo cui la sentenza che, in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, accerta l'esatto ammontare dell'indennità e dispone il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti non è una sentenza di condanna, ma di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, quindi soggetta all'imposta di registro dell'1% ex art. 8, lett. c). Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale e la controvertibilità della questione.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come norma processuale dedotta nel motivo di ricorso per la denunciata nullità della sentenza.

  • art. 121 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986

    Invocato in relazione alla disciplina dell'imposta di registro applicabile al provvedimento giudiziario.

  • art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Riguarda le sentenze di condanna, assoggettate all'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%.

  • art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Riguarda gli atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, assoggettati all'imposta proporzionale dell'1%.

  • art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della natura accessoria dell'ordine di deposito, emendabile come errore materiale se omesso.

  • art. 548 c.p.c.

    Evocato in comparazione con altre sentenze di mero accertamento di crediti pignorati, soggette all'imposta dell'1%.

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato per analogia rispetto alle sentenze di mero accertamento dell'obbligo del terzo, soggette all'imposta dell'1%.

  • art. 186 ter c.p.c.

    Citato solo come precedente analogo richiamato dalla giurisprudenza; non costituisce il fulcro della decisione.

  • artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

    Richiamati per spiegare la funzione del deposito dell'indennità nel procedimento espropriativo, a tutela di terzi e dell'ente espropriante.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per escludere che operi il principio di alternatività IVA/registro nella fattispecie degli atti giudiziari di accertamento.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale di una pronuncia giudiziale dipende dalla sua funzione sostanziale: se la decisione si limita ad accertare l'esatto ammontare di un diritto a contenuto patrimoniale, senza attribuire al creditore un titolo di condanna esecutiva, si applica l'art. 8, lett. c), della Tariffa, con aliquota dell'1%.
  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, oggetto del giudizio è la sola congruità e determinazione dell'indennità; l'ordine di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti è un adempimento accessorio, imposto dal sistema espropriativo, e non trasforma la decisione in una sentenza di condanna.
  • Ai fini della distinzione tra condanna e mero accertamento, non basta che l'accertamento del credito sia antecedente logico della condanna: solo la sentenza di condanna è suscettibile di esecuzione forzata, mentre la pronuncia che si limita a determinare un credito o un'indennità resta nell'alveo dell'accertamento patrimoniale.
  • La presenza nell'ordinanza o sentenza di un ordine di deposito non determina di per sé la natura condannatoria del provvedimento quando tale ordine risponde a esigenze pubblicistiche e di tutela di terzi, senza essere il bene della vita richiesto dalla parte attrice.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale meramente 'inconsapevole', la Corte può risolvere la questione valorizzando la funzione del giudizio e la natura della statuizione, anziché fermarsi alla diversa aliquota applicata nei singoli precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImposta di registro
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.