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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38021/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi principali. Primo motivo: violazione del divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p. richiamato) poiché risultava a suo carico un decreto penale di condanna relativo allo stesso fatto e alla stessa epoca, deducendo l'impedimento a nuovo giudizio. Secondo motivo: censura della valutazione probatoria (art. 192 e 187 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva fondato la condanna principalmente su un certificato di residenza rilasciato dal Comune, documento che a giudizio della difesa sarebbe idoneo solo a fondare posizioni civilistiche e non a provare la responsabilità penale; in sostanza si contestava l'utilizzabilità e il valore probatorio della certificazione amministrativa come base per la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto tardiva la deduzione del ne bis in idem, perché la questione non era stata sollevata nei precedenti gradi e la sua determinazione comporterebbe un apprezzamento di merito (identità del fatto) non consentito per la prima volta in Cassazione; pertanto la questione non poteva essere proposta davanti alla Corte di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che si trattasse di una censura della valutazione del fatto e della prova già svolta nei due gradi di merito: tale sindacato è inammissibile in Cassazione quando comporta un riesame della prova e della motivazione di fatto. La Corte ha inoltre affermato che il certificato di residenza è un atto amministrativo attestante accertamenti di fatto svolti dall'amministrazione comunale e può essere valorizzato dal giudice penale nell'ambito della valutazione probatoria; inoltre la decisione di merito era sorretta da accertamenti ulteriori (attività della polizia municipale, sopralluogo del 30/11/2013, identificazione dell'imputato, sgombero forzoso e consegna delle chiavi il 28/12/2014) che confermavano l'occupazione abusiva protrattasi oltre un anno. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata confermata nei suoi effetti e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen. e art. 639-bis cod. pen.

    Norme sostanziali relative all'invasione arbitraria di alloggio e a fattispecie correlate, costituivano il titolo di accusa per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla questione del ne bis in idem (decreto penale di condanna pregresso); la Corte ha ritenuto che l'eccezione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione quando la verifica richiede un accertamento di fatto.

  • art. 606 co.1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Limiti dell'ammissibilità dei motivi in Cassazione: lett. b) riguarda il divieto di ricostruire fatti non dedotti nei gradi di merito; lett. c) non può essere usata per aggirare i limiti posti alla censura della motivazione e della valutazione della prova.

  • art. 192 e art. 187 cod. proc. pen.

    Norme sul valore delle presunzioni e sulla valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione puntasse alla rivalutazione della prova (criterio di merito) e che il certificato di residenza, come atto amministrativo attestante accertamenti di fatto, possa essere valorizzato nel processo penale.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la sintesi e la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Disposizioni che regolano il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata applicata al ricorso trattato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e consente la comminazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o altre ipotesi; la Corte ha applicato tale articolo per liquidare le spese e fissare l'ammenda di euro 1.000,00.

Massime di principio

  • La deduzione del ne bis in idem che richiede accertamenti di fatto (identità del fatto) deve essere proposta nei gradi di merito; sollevare la questione per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non è sede per un terzo grado di giudizio sui fatti: i motivi che implichino una rivalutazione della prova o della ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili.
  • I certificati amministrativi (ad es. certificati di residenza) costituiscono attestazioni di fatti derivanti da accertamenti amministrativi e possono essere valorizzati nel giudizio penale come elementi probatori, se inseriti nella valutazione complessiva del giudice.
  • Quando la motivazione di merito si fonda su più elementi probatori (verifiche della polizia municipale, sopralluoghi, dichiarazioni dei vicini, sgombero e consegna delle chiavi), la loro valutazione congiunta difficilmente è sindacabile in Cassazione se non per questioni di diritto.
  • La presentazione tardiva di questioni procedurali o sostanziali non sollevate nei precedenti gradi può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese e sanzioni a carico del ricorrente.

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