Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ex art. 170 del TUSG avverso un decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un precedente giudizio. Il Tribunale, riformando il decreto, aveva liquidato il compenso in euro 1.200,00, assumendo come parametro l’ammontare delle spese processuali liquidate nella causa patrocinata e, di fatto, riconoscendo al difensore un importo pari alla metà di quelle spese. Il ricorrente ha denunciato la violazione del D.M. 55/2014 e della tabella 2 allegata, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tabellari applicabili in relazione al valore della controversia e alla riduzione prevista per le difese svolte nel patrocinio a spese dello Stato, senza adeguata motivazione sulla legittimità della quantificazione. La censura mirava quindi a contestare il criterio di liquidazione adottato dal giudice dell’opposizione, ritenuto svincolato dai parametri normativi vigenti.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso, rilevando che il Tribunale aveva liquidato il compenso prendendo a parametro l’importo delle spese liquidate nella causa presupposta, senza verificare la coerenza della somma con i criteri e gli importi previsti dal D.M. 55/2014. La decisione è stata ritenuta non conforme all’art. 82 del TUSG, interpretato nel senso che la liquidazione del compenso deve avvenire osservando i parametri tariffari vigenti, oggi da intendersi come valori tabellari stabiliti con decreto ministeriale dopo l’art. 9 L. 27/2012. La Corte ha ritenuto assorbite le ulteriori censure e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 TUSG
costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 TUSG
impone che onorario e spese spettanti al difensore siano liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale e comunque entro i valori medi vigenti; il riferimento alle tariffe va oggi inteso come riferimento ai parametri tabellari ministeriali.
fissa i parametri tabellari per la liquidazione dei compensi professionali, cui il giudice deve conformarsi nella quantificazione.
ha trasformato il riferimento alle tariffe professionali nei valori tabellari adottati con decreto ministeriale.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve essere effettuata secondo i parametri normativi vigenti, non potendo il giudice sostituire a tali criteri il mero importo delle spese liquidate nella causa patrocinata.
- Il riferimento dell’art. 82 TUSG alla "tariffa professionale" va oggi inteso come rinvio ai valori tabellari stabiliti con decreto ministeriale, in particolare al D.M. 55/2014.
- Il giudice che liquida il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve verificare la coerenza della somma con i parametri applicabili in relazione al valore della controversia e all’attività difensiva svolta.
- In sede di legittimità possono essere esaminati anche profili giuridici non esattamente coincidenti con le censure prospettate, quando la loro rilevabilità emerga dagli atti e non richieda accertamenti di fatto.
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