Cassazione Penale, Sentenza n. 13808/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per violazione dell'art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis Codice della Strada; questione centrale relativa alla tempestività dell'appello: la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello tardivo ritenendo come dies ad quem il 25/06/2020 (calcolando il termine di giorni 90 per la redazione dei motivi e tenendo conto della sospensione per Covid-19), mentre il ricorrente ha dedotto che la sospensione introdotta dall'art. 83 d.l. n.18/2020 si applica anche al termine per il deposito dei motivi (art. 544 c.3 c.p.p.), spostando il termine di scadenza oltre la data in cui l'appello è stato effettivamente depositato (14/07/2020). In sede di legittimità è stata anche valutata la prescrizione del reato intervenuta durante il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo sulla corretta applicazione della sospensione Covid: la sospensione opera per il periodo individuato (dal 9/3/2020 al 11/5/2020, per effetto della proroga) e va sommata al termine originario per il deposito dei motivi (90 giorni decorrenti dalla sentenza del 9/1/2020), facendo decorrere correttamente il dies a quo il 9/6/2020 e il dies ad quem il 24/7/2020; pertanto l'appello depositato il 14/7/2020 è tempestivo. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione intervenuta nella fase del giudizio di legittimità, applicando gli artt. 157 e 161 c.p. (tenuto conto della natura contravvenzionale del fatto, del tempus commissi delicti 7/3/2017 e delle cause di sospensione ritenute rilevanti, in particolare i 64 giorni di sospensione per Covid). Disposta la trasmissione della sentenza al Prefetto di Foggia ai sensi dell'art. 224 co. 3 cod. strada.
Norme richiamate
art. 186, c. 2, lett. c) e 2-bis, Codice della Strada
Norma che disciplina il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato (violazione legata alla guida in stato di alterazione).
art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; il termine è poi prorogato al 11 maggio 2020 dall'art. 36, co.1, D.L. 8 aprile 2020, n.23.
La sospensione dei termini per emergenza Covid-19 si applica ai termini processuali soltanto nei procedimenti in cui, nel periodo di riferimento, i termini risultino effettivamente operanti; il periodo di sospensione va sommato al termine originario quando la scadenza ricade nel periodo sospeso.
art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. L. 5 giugno 2020, n. 40)
Proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020.
Ha esteso la durata della sospensione prevista dall'art. 83, incidendo sul computo complessivo dei termini processuali che avevano scadenza nel periodo sospeso.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine che il giudice può assegnare per la redazione dei motivi della sentenza (in concreto 90 giorni nella fattispecie); la Corte ha ritenuto che questo termine sia suscettibile della sospensione Covid quando la scadenza ricade nel periodo sospeso.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che indica i termini per la proposizione dell'appello e che è stata utilizzata per determinare il dies ad quem dopo aver sommato al termine originario il periodo di sospensione previsto dall'art. 83 D.L. 18/2020.
art. 157 e art. 161, cod. pen.
Artt. relativi alla prescrizione; applicati congiuntamente dalla Corte per dichiarare estinto il reato alla luce del decorso del tempo, della natura contravvenzionale del fatto, del tempus commissi delicti e delle cause di sospensione rilevate.
art. 159, cod. pen.
Richiamato in funzione negativa: non sono state individuate altre cause di sospensione rilevanti ai sensi di tale disposizione che potessero impedire la decorrenza della prescrizione.
art. 224, comma 3, Codice della Strada
Dispositivo procedurale che impone la comunicazione al Prefetto dell'esito del procedimento per gli adempimenti amministrativi conseguenti; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Foggia.
Massime di principio
- La sospensione dei termini introdotta dall'art. 83 D.L. 18/2020 si applica solo ai termini effettivamente operanti nel periodo di sospensione: se la scadenza originaria cade nel periodo sospeso, al termine va sommato il periodo di sospensione.
- Per il calcolo della tempestività degli atti (es. deposito dei motivi di sentenza) occorre verificare la data di decorrenza originaria del termine e poi aggiungere i giorni di sospensione eventualmente intervenuti; errori nel calcolo possono determinare errata dichiarazione di inammissibilità.
- Anche se l'appello è dichiarato tempestivo, il procedimento può comunque concludersi con l'annullamento della condanna se nel corso del giudizio di legittimità si è verificata l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte può pronunciare l'estinzione d'ufficio o su istanza dell'accusa.
- Nelle controversie sorte in epoca Covid è necessario esaminare con attenzione tutte le cause di sospensione e le pronunce giurisprudenziali interpretative (Sezioni Unite) per il corretto computo dei termini processuali.
- Quando la prescrizione è accertata, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio; seguono gli obblighi di comunicazione amministrativa previsti dalle norme speciali (es. art. 224 c.3 cod. strada).
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