Sentenza n. 4688/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2445/2025 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano il 23.05.2025 all’esito del procedimento iscritto al NRG 269/2025 Lav.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2445/2025 del 23 maggio 2025, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per il valore di € 500 per ciascuno dei tre anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione della sentenza e ha chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre richiesto una maggiorazione a titolo di interessi legali. Le spese del giudizio civile, già distratte ai difensori antistatari, non erano oggetto dell’ottemperanza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha verificato la produzione della copia asseverata del titolo e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notifica del titolo esecutivo il 27 maggio 2025; ha quindi ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, la mancata esecuzione è rimasta incontestata, poiché il Ministero non ha svolto difese sostanziali né fornito aggiornamenti sull’adempimento; il TAR ha ordinato di rilasciare la carta elettronica e accreditarvi € 1.500 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di interessi legali: il bonus è determinato al valore nominale per ciascun anno di servizio e non è suscettibile di maggiorazione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, con facoltà di delega e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 23 dicembre 2025, il signor Domenico Izzo agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2445/2025 del 23 maggio 2025 (R.G. n. 269/2025) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Il rimedio dell’ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 27 maggio 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 23 dicembre 2025, il signor Domenico Izzo agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2445/2025 del 23 maggio 2025 (R.G. n. 269/2025) con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La carta elettronica del docente riconosciuta dal giudicato ha valore di € 500 per ciascun anno scolastico interessato.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando al ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento euro); con la precisazione che l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, indica l’importo del bonus in questione al valore nominale per ogni anno di servizio, sicché non può darsi luogo ad alcuna maggiorazione, pure richiesta nelle conclusioni del ricorso, a titolo di interessi legali.
Poiché il bonus è previsto al valore nominale per ogni anno di servizio, l’importo dovuto non può essere maggiorato con interessi legali.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sull’ottemperanza e per l’adozione delle misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, una volta documentati il titolo giudiziale passato in giudicato e la sua notificazione, il giudice può ordinare all’amministrazione l’adempimento delle obbligazioni stabilite dal titolo quando la mancata esecuzione risulti incontestata.
- Quando l’amministrazione non adempie entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, con indicazione del termine per l’esecuzione e facoltà di delega nei limiti stabiliti dalla decisione.
- Se la disciplina del beneficio ne determina l’importo al valore nominale per ciascun anno di servizio, non è dovuta una maggiorazione per interessi legali.
Come è indicizzato
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