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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 42/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 686/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 2.000 euro quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adempiuto all'obbligo, come dichiarato dalla parte ricorrente nella memoria depositata prima della camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al comando contenuto nel titolo giudiziale, intervenuto durante il processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, anche se la materia del contendere è cessata per effetto dell'adempimento sopravvenuto.
  • La dichiarazione di distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario può essere disposta nel dispositivo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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