Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di complessivi euro 56.000 derivanti dalla cessione di cinque rami d'azienda nel 2008-2009) e b) bancarotta fraudolenta documentale (tenuta irregolare delle scritture contabili). In cassazione deduceva sei motivi, tra cui: 1) illegittima revoca di una prova testimoniale (comandante Vezzoli della GdF) e violazione del diritto di difesa; 2) rigetto della richiesta di assumere la testimonianza del commercialista che teneva la contabilità; 3) insufficiente prova dell'incasso di euro 56.000 e possibile pagamento successivo alle cessioni; 4) travisamento delle dichiarazioni del curatore fallimentare e della ricostruzione della contabilità (anche per un presunto allagamento) e mancanza del dolo specifico richiesto per il reato documentale; 5) mancata riqualificazione in bancarotta semplice; 6) omissione del riconoscimento della speciale tenuità del danno e delle attenuanti generiche. Preliminarmente eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione perché il termine prescrizionale è maturato il 3 dicembre 2022, quindi dopo la pronuncia d'appello (4 ottobre 2022). Su ciascun motivo la Corte ha confermato la discrezionalità e la logica motivazione dei giudici di merito: la revoca della testimonianza è stata motivata come superflua; il rigetto dell'assunzione di nuova prova è nella sfera di valutazione del giudice e la richiesta difensiva era generica; la prova della distrazione dei beni è stata ritenuta sufficientemente desunta dall'esistenza di contratti di vendita registrati e dall'assenza di qualsiasi prova sul destino del corrispettivo; la bancarotta documentale è stata qualificata come reato a dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza di ostacolare la ricostruzione patrimoniale), quindi non era necessaria la prova del dolo specifico; la Corte ha altresì motivatamente escluso la speciale tenuità del danno e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Usato per calcolare il termine prescrizionale dei reati ascritti; la Corte ha ritenuto che la prescrizione è maturata dopo la pronuncia d'appello
art. 161 cod. pen. (prescrizione)
Richiamato nel computo del termine prescrizionale insieme all'art. 157
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (misure COVID)
Richiesto per includere i giorni di sospensione/ricaduta nel calcolo della prescrizione (64 giorni considerati nel computo)
art. 185, comma 2, c.p.p.
Norma processuale evocata dalla Corte territoriale per sanare eventuali nullità procedurali; utilizzata nel contesto della revoca della prova testimoniale
art. 507 c.p.p.
Riguarda l'assunzione di prove testimoniali in corso di dibattimento; il rigetto della richiesta è valutazione discrezionale del giudice
art. 216 legge fallimentare (L. fall.)
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti per la responsabilità basandosi su distrazioni e irregolare tenuta delle scritture
art. 87, terzo comma, legge fallimentare
Richiama l'obbligo di verità del fallito circa la destinazione dei beni e motiva l'onere del fallito di spiegare il destino dei cespiti non rinvenuti
art. 219 u.c. legge fallimentare
Disciplina la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale; la Corte ha ritenuto che, dato l'ammanco di rilevante entità, la tenuità non sussisteva
art. 129 c.p.p.
Norma sul beneficio di non punibilità; citata nel contesto del principio secondo cui il giudice d'appello non può rilevare cause di non punibilità quando l'impugnazione è inammissibile
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione può essere desunta dall'esistenza di cessioni regolarmente registrate unita all'assenza di qualsiasi prova sul pagamento o sulla destinazione del corrispettivo: l'amministratore ha l'onere di chiarire il destino dei beni o dei ricavi.
- La bancarotta fraudolenta documentale può essere integrata a titolo di dolo generico: è sufficiente dimostrare la coscienza e volontà nell'irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficile o impossibile la ricostruzione patrimoniale.
- La revoca o il rigetto di prove testimoniali e la decisione di non assumere nuove prove rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo con argomentazioni specifiche che dimostrino la decisività della prova revocata o richiesta.
- In cassazione è indispensabile un confronto critico e specifico con la motivazione dei giudici di merito: censure generiche o congetturali sulla valutazione della prova sono di norma dichiarate manifestamente infondate.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni normative (es. misure COVID) e, se matura dopo la sentenza di appello, non preclude la decisione di merito; inoltre, la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della fase processuale utile a far valere talune cause di estinzione del reato.
- Per ottenere il riconoscimento della 'speciale tenuità' o delle attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi concreti che riducano globalmente il danno alla massa attiva: rilevanti ammanchi patrimoniali e distrazioni reiterate rendono improbabile il riconoscimento di tali attenuanti.
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