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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25839/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) censura sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che gli atti si sarebbero svolti in due contesti temporali e che mancasse l'elemento psicologico (dolo); 2) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'applicazione della recidiva, dedotte in base ai precedenti del ricorrente senza considerare la limitata durata del fatto e l'assenza di pericolosità; 3) impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena (sostenendo che il primo reato era stato commesso quando l'imputato aveva meno di 21 anni e che il cumulo sarebbe sotto il limite di 2 anni e 6 mesi) e del mancato riconoscimento della continuazione tra le due condanne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e volto a contestare questioni diverse da quelle ammesse, osservando che la sentenza d'appello ha motivato in modo congruo e basandosi sul verbale di arresto che descriveva opposizione consapevole con violenza e minacce al controllo degli operatori (integrando l'art. 337 c.p.). I secondi e terzo motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: la Corte d'appello ha motivato compiutamente il diniego delle attenuanti per la gravità dell'evento e la personalità aggressiva dell'imputato; ha correttamente applicato la recidiva e la revoca della sospensione condizionale avendo il primo provvedimento divenuto irrevocabile (2021) e sussistendo un nuovo delitto della stessa indole nel quinquennio; il ricorrente al momento del secondo fatto aveva 22 anni, quindi non spettava il limite più favorevole previsto per chi ha meno di 21 anni; infine la continuazione è stata esclusa per la distanza temporale e l'assenza di un'unica deliberazione criminosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato laddove ricorre l'opposizione alle attività dei pubblici ufficiali con dolo di usare violenza o minaccia per ostacolare l'attività stessa; non è necessario che l'agente persegua altri scopi diversi dall'ostacolo all'attività del pubblico ufficiale.

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. (revoca della sospensione condizionale)

    Applicata per revocare d'ufficio la sospensione condizionale già concessa perché l'imputato ha commesso un altro delitto della stessa indole nel quinquennio successivo, con conseguente valutazione di accresciuta pericolosità sociale.

  • art. 163, terzo comma, cod. pen. (limite di pena per imputati minori di ventuno anni)

    Rilevata l'età dell'imputato (22 anni) al momento del secondo fatto, la Corte ha escluso l'applicabilità del più favorevole limite di pena previsto per chi ha meno di 21 anni.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 (procedimento con trattazione scritta)

    Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi della normativa emergenziale e delle successive proroghe.

Massime di principio

  • Motivi formulati in termini generici o che non confrontano direttamente la motivazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione.
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è sufficiente l'opposizione all'attività dei pubblici ufficiali con dolo di usare violenza o minaccia per ostacolare l'azione: non è necessario dimostrare uno scopo ulteriore o diverso dall'ostacolo.
  • La revoca della sospensione condizionale è dovuta quando l'imputato commette un nuovo delitto della stessa indole nel quinquennio successivo alla concessione e il precedente beneficio è divenuto irrevocabile; ciò comporta una valutazione discrezionale ma vincolata dalle condizioni normative (art. 168 c.p.).
  • I benefici legati all'età (es. limiti di pena più favorevoli per chi ha meno di 21 anni) si applicano solo se l'età richieste sussiste al momento del reato; la posizione soggettiva temporale è rilevante per la quantificazione e per l'accesso a taluni benefici.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede una connessione temporale e una medesima deliberazione criminosa: fatti temporalmente distanti possono escluderla se manca un progetto criminoso unitario.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e dell'applicazione della recidiva rientra nell'area discrezionale del giudice di merito e solo vizi logici o di fatto gravi e dimostrabili possono consentire la riforma in sede di legittimità.

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