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Sentenza

Sentenza del 29/12/2021 n. 1611 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Deducibilità dei costi - Inerenza - Necessità - Costi intrinsecamente funzionali - Prova dell'inerenza - Non rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'operato dell'Amministrazione che aveva negato la deducibilità di determinate spese ritenendole non inerenti all'attività d'impresa. La questione verteva sulla nozione di inerenza: se fosse necessario dimostrare un collegamento diretto e puntuale fra ogni singolo costo e una specifica componente di reddito, oppure se fosse sufficiente il rapporto con l'attività dell'impresa in senso più ampio. In particolare si discuteva se, per costi intrinsecamente funzionali allo svolgimento dell'attività, gravasse sul contribuente l'onere di provare il nesso di inerenza.

La decisione

La sentenza ha accolto il ricorso, affermando che l'inerenza deve essere intesa come relazione tra la spesa e l'impresa nel suo complesso e non richiede necessariamente il collegamento diretto con una precisa componente reddituale. Per i costi intrinsecamente funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa l'inerenza si dà per dimostrata in ragione della natura del costo, pertanto il contribuente non è tenuto a fornire prova ulteriore del collegamento. È stato quindi annullato il diniego di deduzione operato dall'Amministrazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - norme sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei componenti negativi

    La norma è stata interpretata nel senso che la deducibilità richiede l'inerenza della spesa all'attività d'impresa; tale inerenza può risultare dalla natura stessa del costo e non richiede sempre il collegamento diretto con una specifica componente reddituale

Massime di principio

  • L'inerenza va valutata come rapporto tra la spesa e l'impresa nel suo complesso, non necessariamente come collegamento con una specifica voce di ricavo.
  • Per costi intrinsecamente funzionali (es. spese necessarie per il funzionamento dell'attività) l'inerenza si presume in ragione della natura del costo: il contribuente non deve provare punto per punto il nesso con un determinato reddito.
  • Per costi non chiaramente funzionali, il contribuente dovrà dimostrare il nesso con l'attività produttiva di reddito; in tali casi l'Amministrazione può richiedere elementi probatori.
  • L'onere probatorio può ricadere sull'Amministrazione quando la natura del costo è manifestamente funzionale: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti per contestare la deducibilità.
  • In pratica, documentare la natura e la destinazione delle spese è comunque buona prassi: conservare contratti, fatture e giustificativi aiuta sia a confermare l'inerenza per costi non ovvi sia a prevenire contestazioni.

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