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Sentenza

Sentenza del 29/12/2021 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario -Definizione delle liti pendenti - Cartella esattoriale successiva a controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 - Recupero credito non spettante - Atto impositivo - Possibilità di aderire alla definizione delle liti - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, con la quale l'Amministrazione procede al recupero di un credito d'imposta utilizzato dal contribuente e ritenuto non spettante; questione preliminare se tale cartella debba qualificarsi come atto impositivo e, in conseguenza, se la controversia possa rientrare nella possibilità di aderire alla definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 39 del D.L. 98/2011.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis non sia una mera rettifica formale o di calcolo della dichiarazione, ma un vero e proprio atto impositivo in quanto contiene il disconoscimento di un credito d'imposta già utilizzato dal contribuente. Di conseguenza le controversie relative a tali cartelle rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 39 D.L. 98/2011 e i contribuenti possono avvalersi della definizione delle liti pendenti limitatamente alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 - art. 36-bis

    art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (controllo automatizzato delle dichiarazioni)

    L'art. 36-bis autorizza il controllo automatizzato che ha portato alla rettifica e al recupero del credito; la Corte ha interpretato che la cartella emessa in esito a tale controllo, quando disconosce un credito utilizzato, assume natura di atto impositivo e non di mera correzione formale.

  • D.L. 98/2011 - art. 39

    art. 39 D.L. 98/2011 (definizione delle liti pendenti per atti impositivi)

    L'art. 39 consente l'adesione alla definizione delle liti pendenti per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma alle cartelle originate da controllo automatizzato qualificate come atti impositivi.

Massime di principio

  • Una cartella esattoriale emessa per recuperare un credito d'imposta ritenuto non spettante a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis deve essere considerata atto impositivo quando disconosce sostanzialmente il diritto del contribuente al credito, e non una mera correzione formale.
  • Solo le controversie che riguardano atti qualificabili come impositivi rientrano nelle possibilità offerte dall'art. 39 D.L. 98/2011 per la definizione delle liti pendenti; classificare correttamente l'atto è quindi determinante per accedere alla procedura di adesione.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente la natura dell'atto ricevuto (impositivo vs formale) per decidere se aderire alla definizione o proseguire il contenzioso, tenendo conto di termini e condizioni previsti dalla normativa sulla definizione delle liti.
  • La qualificazione dell'atto come impositivo non risolve automaticamente la controversia sul merito del credito: rimane possibile il giudizio sulla determinazione del credito stesso, ma l'accesso alla definizione può offrire soluzioni transattive/definitive delle pendenze.
  • È consigliabile conservare e produrre tutta la documentazione che dimostri la legittimità dell'utilizzo del credito (dichiarazioni, modelli F24, comunicazioni, documenti probatori) sia per la difesa nel merito sia per valutare la convenienza economica all'adesione alla definizione delle liti.

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