Sentenza del 29/12/2021 n. 1603 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Dichiarazione - Emendabilità da parte del contribuente - Ammessa - Limitatamente ad errori formali o materiali - Adeguamento al reddito minimo per le società non operative - Dichiarazione negoziale - Emendabilità- Non consentita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa a una cartella di pagamento per omesso versamento IRES 2011 emessa dopo controllo automatico della dichiarazione; la società aveva compilato il quadro RF adeguandosi al reddito minimo delle società non operative (test di operatività) sostenendo di essere non operativa; il primo giudice aveva accolto il ricorso della società ritenendo ammissibile l'emendazione della dichiarazione in sede contenziosa. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che l'adeguamento al test è una manifestazione di volontà (atto negoziale) e dunque non emendabile in giudizio, essendo l'emendabilità ammessa solo per errori materiali o formali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'adeguamento al parametro di reddito per le società non operative costituisca una manifestazione negoziale vincolante e non sia emendabile in sede processuale (se non entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998). Di conseguenza è stata dichiarata dovuta la somma indicata nella cartella (recupero dell'IRES omesso) e liquidate spese per € 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998
Individua il termine entro il quale il contribuente può rettificare la dichiarazione; la Corte ritiene che l'emendazione di scelte dispositive (es. adeguamento al test di operatività) sia possibile solo entro tale termine e non in giudizio.
D.P.R. n. 600/1973
Predisposizione della cartella di pagamento per recuperare l'omesso versamento dell'imposta, applicabile quando il contribuente ha dichiarato e liquidato l'imposta ma non l'ha versata.
Cass. civ., ord. n. 14550/2018 (Sez. V)
Affermato che la manifestazione di volontà del contribuente di adeguamento al parametro di reddito è atto negoziale che incide sulla base imponibile e vincola, pertanto è emendabile solo entro i termini previsti dalla norma (art. 2, c. 8-bis DPR 322/1998) e non durante il processo.
Cass. civ. (giurisprudenza) nn. 5399/2012, 5852/2013, 12149/2014, 20415/2014, 26187/2014
Indirizzo consolidato secondo cui l'emendabilità della dichiarazione è limitata agli errori materiali o formali (errori di calcolo, collocazione errata di voci nel modello) e non estesa alle scelte dispositive o manifestazioni negoziali del contribuente.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra dichiarazione di scienza (dati meramente descrittivi o calcoli) ed elementi di natura volitivo-negoziale (opzioni, adeguamento al reddito minimo): solo i primi sono emendabili in sede contenziosa per errori materiali o formali.
- Le scelte dispositive inserite nella dichiarazione (es. esercizio di opzioni o adeguamento al parametro di settore/società non operative) vincolano il contribuente e non possono essere modificate nel processo, salvo rettifica entro il termine previsto dall'art. 2, c. 8-bis del DPR 322/1998.
- Se la controversia riguarda l'omesso versamento di imposta che il contribuente stesso ha dichiarato e liquidato, l'Amministrazione può recuperare l'importo mediante cartella ex art. 36-bis DPR 600/1973; questioni sulla natura della società (non operativa, crisi ecc.) sono irrilevanti se la contestazione riguarda un atto negoziale non emendabile.
- In un caso simile il contribuente dovrebbe: (a) valutare preventivamente se la compilazione contiene scelte dispositive e, se dubbio, utilizzare gli strumenti amministrativi (interpello o reclamo) prima di dichiarare l'adeguamento; (b) entro il termine previsto dall'art. 2, c. 8-bis DPR 322/1998 rettificare la dichiarazione se si è trattato di errore; (c) conservare e produrre documentazione che dimostri che l'errore era conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione quando si sostiene tale circostanza.
- Gli uffici e i giudici applicheranno la regola consolidata: emendabilità per inesattezze formali/materiali; vincolo della dichiarazione per le manifestazioni di volontà che incidono sulla determinazione della base imponibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 dic 2021Sentenza del 29/12/2021 n. 1604 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 dic 2021Sentenza del 29/12/2021 n. 1611 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 29 dic 2021Sentenza del 29/12/2021 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 dic 2021Sentenza del 28/12/2021 n. 41738 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 dic 2021Sentenza del 28/12/2021 n. 41773 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 dic 2021Sentenza del 28/12/2021 n. 41775 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →