Cassazione Penale, Sentenza n. 6548/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la determinazione della pena in sede di rinvio per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Il ricorrente ha dedotto che i fatti risalgono al 1.3.2013 e che, alla data del fatto, l'art. 348 c.p. prevedeva una sanzione alternativa ("con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Euro 103 a Euro 516"), mentre la Corte di Appello ha applicato il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 11.1.2018 n.3 (in vigore dal 15.2.2018) che ha aggravato la pena ("reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000"). Il ricorso deduce la violazione del principio "lex mitior" sancito dall'art. 4, comma 2 c.p. (nonché delle regole di applicazione temporale delle norme penali), chiedendo l'applicazione della disciplina più favorevole all'imputato vigente al momento del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, siccome i fatti sono anteriori alla modifica normativa del gennaio 2018, deve essere applicata la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto (lex mitior). La sentenza impugnata — che aveva applicato il regime 2018 — è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per la rideterminazione della pena limitatamente al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), tenendo conto del regime sanzionatorio anteriore all'entrata in vigore della legge n.3/2018.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
prima della legge 11.1.2018 n.3: "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Euro 103 a Euro 516"; dopo la novella: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 50.000"
La Corte ha ritenuto che, per fatti anteriori alla modifica normativa, vada applicata la disciplina più favorevole all'imputato (il regime antecedente che prevedeva pena alternativa).
art. 4, comma 2 cod. pen.
Richiama il principio di applicazione della norma penale più favorevole all'imputato (lex mitior) fra quelle succedutesi nel tempo; qui ha imposto l'applicazione della disciplina vigente al momento del fatto.
legge 11 gennaio 2018 n. 3, art. 12 comma 1
Ha modificato l'art. 348 c.p. aggravandone il regime sanzionatorio; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale novella rispetto ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 640 cod. pen.
Il giudice di merito aveva calcolato la pena complessiva partendo dalla pena per il delitto di truffa (art. 640) e aggiungendo poi la sanzione relativa all'art. 348 c.p.; la Corte ha disposto che, in sede di rinnovata determinazione della pena, si consideri la corretta sanzione applicabile al reato di esercizio abusivo della professione secondo il regime anteriore.
art. 2, comma 4 (riferimento normativo temporale)
Citato in relazione alla necessità di applicare la disciplina temporale più favorevole tra quelle succedutesi; usato per motivare l'applicazione della normativa vigente al momento del fatto.
Massime di principio
- Quando una norma penale viene modificata in peius dopo la commissione del fatto, si applica la disciplina più favorevole all'imputato (principio della lex mitior): verificare sempre la data del fatto e la data di entrata in vigore della novella normativa.
- Se la modifica normativa incide sul regime sanzionatorio (p.es. da pena alternativa a pena cumulativa o con aumenti significativi), il giudice deve applicare la sanzione vigente al momento del fatto; l'applicazione della nuova sanzione può determinare l'annullamento e il rinvio della sentenza.
- In presenza di più reati collegati da continuazione, la determinazione della pena complessiva va ricalcolata considerando la sanzione corretta per ciascun reato in base alla normativa applicabile temporalmente.
- Se un precedente verdetto è stato parzialmente annullato con rinvio, il giudice del rinvio deve limitarsi ad applicare la legge corretta per le questioni rimaste pendenti (non può applicare eventuali peggioramenti intervenuti successivamente se i fatti sono anteriori).
- Verificare eventuali estinzioni o remissioni (p.es. remissione della querela) che possono incidere sull'operatività di specifici capi di imputazione e sulla base di calcolo della pena.
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