Sentenza del 14/03/2016 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Rigetto - Impugnazione per revocazione - Non ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione per revocazione è stata dichiarata non ammissibile. La sentenza d'appello non poteva essere revocata perché il suo contenuto non derivava da una svista percettiva o da un errore materiale immediatamente riconoscibile, ma da una valutazione consapevole sulla ritualità e sulla correttezza della decisione di primo grado. È quindi rimasto fermo il rigetto dell'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello che aveva rigettato il gravame, sostenendo implicitamente che il giudice avesse erroneamente valutato le eccezioni proposte o non le avesse correttamente considerate. La revocazione, tuttavia, è ammessa soltanto in presenza di un errore di fatto risultante dagli atti, derivante da un'errata percezione della realtà o da una svista immediatamente rilevabile. Nel caso esaminato, il rigetto dell'appello era invece fondato su una valutazione giuridica e processuale: il giudice aveva ritenuto che le eccezioni fossero già state esaminate dai giudici di primo grado e che la relativa decisione fosse rituale e corretta.
Norme richiamate
Disciplina della revocazione delle sentenze nel processo tributario
Non può essere oggetto di revocazione la sentenza d'appello che ha rigettato l'appello ritenendo le eccezioni proposte dalla parte appellante già esaminate dai giudici di prime cure.
La revocazione non è uno strumento per contestare valutazioni giuridiche, processuali o interpretative già compiute dal giudice, ma è ammessa solo per errori di fatto derivanti da una falsa percezione della realtà e rilevabili ictu oculi dagli atti.
Massime di principio
- La revocazione non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per riesaminare la correttezza della motivazione o delle valutazioni giuridiche contenute nella sentenza.
- L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediata, come ritenere inesistente un documento presente agli atti o viceversa; non coincide con un'errata interpretazione della legge o con una diversa valutazione delle prove.
- Se il giudice d'appello ha esaminato consapevolmente le eccezioni e ha ritenuto corretto il ragionamento del primo giudice, l'eventuale dissenso della parte riguarda il merito o il diritto e non può fondare una revocazione.
- Prima di proporre revocazione occorre distinguere tra errore di fatto percettivo, potenzialmente revocatorio, ed errore di giudizio, che deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, quando ancora disponibili.
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