Cassazione Penale, Ordinanza n. 26552/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'unico motivo proposto fosse non deducibile in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento soggetta all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano con cui era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a plurime ipotesi di reato in materia di stupefacenti. Con l'unico motivo dedotto ha denunciato vizio di motivazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena fosse stata determinata senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. La Corte rileva però che, trattandosi di patteggiamento successivo alla riforma del 2017, il ricorso è limitato ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura sulla congruità/motivazione della pena non rientra tra essi.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
richiesta di applicazione della pena su accordo tra le parti, poi ratificata dal giudice.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
nelle sentenze di patteggiamento successive alla riforma del 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.
art. 133 c.p.
parametro invocato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena, ma la censura è ritenuta estranea ai motivi consentiti in cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è fondato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha escluso l'assenza di colpa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, comma 4, e comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
costituisce il titolo di reato oggetto del patteggiamento, in plurime ipotesi relative agli stupefacenti.
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017
la sentenza richiama la riforma come discrimine temporale per l'applicazione del limite ai motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
è richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, quando resa dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
- Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, il vizio di motivazione relativo alla congruità o alla determinazione della pena, salvo che la censura si traduca in uno dei vizi espressamente ammessi dalla legge.
- Quando il ricorso è fondato su un motivo non proponibile in sede di legittimità, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p..
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
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