Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1309/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, ex dipendenti/pensionati del Gruppo ENEL, chiedevano che fosse accertato il loro diritto al mantenimento delle riduzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro. Contestavano la legittimità della disdetta aziendale (comunicata da ENEL il 12/10/2015) e dell'accordo del 27/11/2015 che aveva estinto il beneficio al 31/12/2015; sostenevano che l'agevolazione fosse di natura retributiva o comunque un diritto acquisito (diritto quesito), che le OO.SS. non avessero potere di disdetta rispetto ai pensionati, che la revoca fosse contraria a buona fede e correttezza, e che la disdetta fosse nulla per mancanza di regolamentazione sostitutiva o per assenza di giusta causa per lo scioglimento anticipato

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in pieno. Ha dichiarato inammissibili molte delle censure per vizi di specificità e per preclusioni procedurali (art. 348 ter c.p.c. e limiti al sindacato sull'omesso esame ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Nel merito, la Corte ha ritenuto che: l'agevolazione tariffaria non abbia natura retributiva/corrispondente alla prestazione del singolo (non è proporzionale alla prestazione lavorativa ma un beneficio collegato alla regolazione collettiva); non si è consolidato un diritto acquisito (diritto quesito) a favore degli ex dipendenti che impedisca la disdetta collettiva; pertanto la disdetta/recissione della regolamentazione collettiva da parte di ENEL è stata legittima, nei limiti del rispetto di correttezza e buona fede, e la misura concordata del 27/11/2015 (liquidazione una tantum a titolo di liberalità) è stata valida. Condanna alle spese e rigetto del ricorso

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 5 e n. 3)

    Limiti al sindacato della Cassazione: il vizio per omesso esame di fatti decisivi (n.5) è inammissibile nelle ipotesi di doppia conforme; inoltre la denunzia di violazione di norme deve essere specifica e confrontata con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata

  • art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5

    Preclusione dell'uso del vizio di omesso esame (art. 360 n.5) nei giudizi di appello instaurati dopo la data indicata dalla norma (limite alla cassazione per doppia conforme)

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di principio secondo cui il contratto collettivo non può vincolare indefinitamente e la disdetta unilaterale può essere causa estintiva della disciplina collettiva, nel rispetto di buona fede e correttezza

  • art. 36 Cost.

    Richiamato per escludere che l'agevolazione tariffaria fosse soggetta al canone di proporzionalità e sufficienza tipico della retribuzione; la misura non era correlata alla prestazione lavorativa

  • d.l. n. 333/1992, conv. in l. n. 359/1992 (art. 15)

    Richiamato per spiegare la trasformazione societaria di ENEL (da ente pubblico economico a S.p.A.) e il mutato quadro socio-economico che ha giustificato la revisione delle agevolazioni

  • d.lgs. n. 79/1999 e d.l. n. 73/2007, conv. in l. n. 125/2007

    Richiamati come quadro normativo di liberalizzazione del mercato elettrico che ha reso anacronistico e difficoltoso il mantenimento dell'agevolazione legata al datore di lavoro

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamati in relazione all'obbligo contributivo per il versamento aggiuntivo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • accordo ENEL 19.04.2002 (accordo di armonizzazione) e accordo 27.11.2015

    Accordi collettivi aziendali decisivi per la vicenda: il 2002 ha confermato disposizioni per alcune categorie, mentre la disdetta del 2015 e l'accordo conciliativo del 27/11/2015 hanno posto fine al beneficio e previsto soluzioni alternative (una tantum)

  • contratti collettivi citati (es. c.c.l. 1.8.1979 art.33; c.c.l. 23.04.1996 art.33; Contratto Unico 24.07.2001 art.54)

    Richiamati come fonti normative che hanno progressivamente modificato l'ambito di applicazione dell'agevolazione; la giurisprudenza ha escluso che tali clausole collettive si incorporino automaticamente nel patrimonio individuale del lavoratore come diritti acquisiti

Massime di principio

  • Le agevolazioni previste da contratti o accordi collettivi non assumono automaticamente natura retributiva: occorre verificare il nesso con la prestazione individuale; se mancante, non si tratta di compenso retributivo.
  • Un diritto si considera 'acquisito' e sottratto alla possibilità di modifica collettiva solo quando è già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa; mere aspettative derivanti da discipline collettive successive non sono intangibili.
  • La disdetta di una disciplina collettiva, in mancanza di termine, è generalmente ammissibile salvo violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; le organizzazioni sindacali, se legittimate a stipulare/disdire, possono incidere anche su benefici spettanti a ex dipendenti, salvo diversa e specifica salvaguardia contrattuale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che i motivi siano specifici e separati: la semplice elencazione di norme o censure generiche, o la mescolanza di questioni diverse nello stesso motivo, comporta l'inammissibilità.
  • Prima di contestare la validità di una disdetta collettiva per mancanza di sostitutiva regolamentazione o per carenza di giusta causa, è necessario dimostrare concretamente l'insussistenza di misure alternative e che la revoca abbia violato obblighi specifici di tutela (onere probatorio a carico del ricorrente).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.