Cassazione Penale, Ordinanza n. 30866/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una legale rappresentante di società per omesso versamento delle ritenute previdenziali ai lavoratori dipendenti. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l'erronea conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; con il secondo ha dedotto un contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e coerente, fondata sugli accertamenti Inps e sulla riferita omissione dei versamenti previdenziali da parte della legale rappresentante della società. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, concessi dal primo giudice nel dispositivo, non risultavano revocati dalla Corte di appello e quindi dovevano considerarsi ancora applicati. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali; non è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983
Norma incriminatrice riferita all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ai lavoratori; la Corte ne prende atto come base della condanna confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'onere del pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la motivazione di merito sia logica, completa e coerente; il vizio di motivazione non può essere utilizzato per trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
- La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella del giudice di merito è manifestamente infondata se la decisione impugnata ha esaminato gli elementi rilevanti e li ha razionalmente valorizzati.
- In caso di apparente contrasto tra motivazione e dispositivo in tema di benefici di legge, occorre verificare se il beneficio sia stato effettivamente revocato dal giudice dell'impugnazione; in mancanza di revoca, il beneficio disposto nel dispositivo del primo giudice resta applicato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali, mentre la sanzione in favore della Cassa delle ammende non è dovuta quando il tenore della doglianza non consenta di ravvisare i presupposti per applicarla.
Come è indicizzato
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