Cassazione Civile, Ordinanza n. 09988/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti a termine stipulati nel settore scolastico tra un’amministrazione statale e vari docenti di religione cattolica. In primo grado il Tribunale ha accertato l’illegittimità dei contratti a termine e ha condannato il Ministero al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascun docente. In appello l’amministrazione ha contestato la decisione, sostenendo, tra l’altro, che la successiva immissione in ruolo di una delle docenti avesse efficacia riparatoria dell’illecito e facesse venir meno il diritto al risarcimento. La Corte d’appello ha invece ritenuto che il Ministero non avesse provato che la stabilizzazione fosse effetto diretto e immediato dell’abuso. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo che fosse onere della controparte dimostrare la natura non satisfattiva della stabilizzazione e che l’immissione in ruolo, avvenuta secondo il sistema ordinario o tramite procedure di assunzione previste, costituisse misura idonea a escludere il risarcimento del danno; ha inoltre sostenuto che la Corte territoriale avesse applicato principi non pertinenti al comparto scolastico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di docenti di religione cattolica assunti a termine: l’abuso nella reiterazione dei contratti oltre il triennio fa sorgere il diritto al risarcimento del danno eurounitario, mentre l’eventuale stabilizzazione è riparatoria solo se il datore di lavoro dimostra una stretta correlazione tra l’abuso e l’immissione in ruolo, correlazione che non sussiste quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale. Nel caso concreto il Ministero non aveva fornito allegazioni e prova sufficienti sulle modalità, sui tempi e sul titolo della stabilizzazione della docente. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese, per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Rinvia alle misure idonee a prevenire e sanzionare l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato; la stabilizzazione vale come misura riparatoria solo se direttamente e immediatamente correlata all’abuso e dimostrata dal datore di lavoro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per violazione/falsa applicazione di legge.
L. n. 186/2003
Regola il regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
È richiamato come criterio per la liquidazione del danno presunto da abuso del termine, in ragione della gravità del pregiudizio.
art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
È indicato quale disciplina successiva che recepisce i criteri di liquidazione del danno da abuso del contratto a termine.
art. 8 L. n. 183/2010
È richiamato come parametro per la determinazione del quantum in relazione al comportamento delle parti e alle condizioni delle parti.
art. 3, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato per l’amministrazione statale ricorrente.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a termine del personale docente di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione dei contratti oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale o in presenza di utilizzi discontinui che complessivamente superino tale soglia, integra abuso e fonda il diritto al risarcimento del danno eurounitario.
- La successiva immissione in ruolo del lavoratore non elimina automaticamente il diritto al risarcimento: essa ha efficacia riparatoria solo se il datore di lavoro prova che la stabilizzazione è stata effetto diretto e immediato della condotta abusiva.
- L’onere di allegare e provare la stabilizzazione satisfattiva grava sul datore di lavoro autore dell’abuso, trattandosi di una eccezione in senso lato e non di una mera difesa.
- L’assunzione a tempo indeterminato ottenuta all’esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai dipendenti a termine, non è di regola considerata effetto diretto e immediato dell’abuso e quindi non esclude di per sé il risarcimento.
- Il risarcimento da abuso del contratto a termine resta unitario e può essere modulato entro i parametri legali in base alla gravità del pregiudizio e alle circostanze del caso, con eventuale ristoro del maggior danno se provato.
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